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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.70
Data decisione, Autorità: 03.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00070
Lugano 3 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 1996 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 22 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 marzo 1993 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 3’712.70 oltre accessori a titolo
di risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr.
474.90 oltre interessi del 5% dal 13 novembre 1992,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 5 marzo 1993 i coniugi __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________, titolare della lavanderia __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’712.70 a valere quale corrispettivo del valore del vestito da sposa di __________, danneggiato dalla convenuta in occasione di un lavaggio a secco effettuato nel mese di maggio 1992. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando una sua qualsiasi responsabilità per il danno fatto valere dagli istanti, con particolare riferimento al preteso cambiamento di colore del vestito e alla minor aderenza delle perline cucite sul tessuto.
Con il querelato giudizio il primo giudice - previa qualifica del rapporto giuridico venuto in essere tra le parti quale contratto di appalto - basandosi sulla perizia giudiziaria che ha evidenziato l’errore commesso dalla convenuta nel lavaggio del vestito degli istanti, ha accolto la loro pretesa limitatamente a fr. 474.90. Ai fini della quantificazione del danno il segretario assessore, basandosi unicamente sul valore del tessuto (fr. 1’899.70) e non anche su quello della confezione del vestito siccome non comprovato, ha valutato nella misura del 50% il deprezzamento del vestito trattandosi di un abito da sposa già utilizzato (fr. 949.85), importo che egli ha ulteriormente ridotto del 50% (fr. 474.90) basandosi sulla perizia giudiziaria che ha quantificato in tale misura la riduzione del valore dell’abito a seguito del lavaggio effettuato dalla convenuta.
Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato l’art. 8 CC e arbitrariamente valutato le prove, con particolare riferimento alla quantificazione del danno dallo stesso operata che non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie, tantomeno nella perizia giudiziaria. A questo proposito, pur contestando la riduzione del danno effettuata dal perito nella misura del 50%, rimproverano al primo giudice di essersi scostato senza valido motivo dall’accerta-mento peritale circa il valore del vestito prima dell’evento dannoso, ossia fr. 3’712.70 come da loro indicato. Lamentano inoltre la mancata presa in considerazione da parte del giudice del guadagno dalla rivendita dell'abito e dell’importo di fr. 120.- necessario per un nuovo lavaggio del vestito.
Con osservazioni 1° luglio 1996 __________ a postula la reiezione del gravame, chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Preliminarmente si osserva che è manifestamente infondata la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice si sarebbe scostato dalle risultanze peritali per quanto riguarda il valore dell'abito prima del lavaggio.
Infatti, l'unico dato che può essere ritenuto dalla perizia giudiziaria in discussione, oltre all'accertamento di un probabile errore commesso dalla convenuta nelle operazioni di lavaggio del vestito, è la quantificazione del minor valore subito dall’abito, che il perito fissa nella misura del 50%.
Per contro -per quanto riguarda l'ammontare del danno (quesito n. 2)- ha erroneamente considerato pacifico il valore dell'abito da sposa in fr. 3'712.50, pari a quello preteso dagli istanti, ma contestato dalla convenuta, almeno per aver negato valore probatorio agli scontrini relativi al costo d'acquisto della stoffa.
Nella fattispecie, il fatto per il primo giudice di essersi riferito a questi principi dottrinali per la valutazione del danno subito dagli istanti non può essere considerato arbitrario. Infatti, un abito da sposa è per sua natura destinato a perdere di valore immediatamente dopo il suo utilizzo di modo che, escluso il valore affettivo (come tale non risarcibile: Honsell, op. cit., n. 46, pag. 75), ipotizzabile sarebbe unicamente il mancato guadagno in caso di rivendita, minor guadagno che gli istanti non hanno comunque fatto valere, avendo chiesto il risarcimento del danno effettivo.
Agendo nei limiti del potere di apprezzamento riservatogli dall’art. 42 cpv. 2 CO - applicabile sia in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito che, in virtù del rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO, del danno contrattuale - il primo giudice ha quindi quantificato il danno fatto valere dagli istanti sulla base del solo valore del tessuto, non sussistendo sufficienti elementi probatori circa il valore della manifattura del vestito. A questo proposito va rilevato che gli istanti, ai quali competeva l’onere della prova in virtù dell’art. 8 CC, non hanno fornito al giudice elementi tali da poterlo indurre a ritenere che il loro danno fosse superiore, ad esempio indicando il valore di una possibile rivendita del vestito, né hanno reso verosimile la loro pretesa corrispondente alla confezione del capo.
Date queste premesse, non entrano in considerazione né la richiesta di pagamento di fr. 120.- per un nuovo lavaggio dell’abito e tantomeno il guadagno del rivenditore, posta di danno fatta valere solo in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve quindi essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 14 maggio 1996 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 300.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio nella sede ricorsuale dell'avv. __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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