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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.124
Data decisione, Autorità: 03.10.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00124
Lugano 3 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 presentato da
contro
la sentenza 16 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile dipendente da istanza 30 gennaio 1995 di
chiedente che il convenuto fosse condannato a versare all’istante la somma di fr. 1’449.-;
istanza che il pretore ha accolto con la sentenza impugnata;
non avendo __________ presentato osservazioni al ricorso per cassazione;
richiamato il decreto 11 dicembre 1995 del presidente di questa Camera che ha accordato al ricorso effetto sospensivo;
considerato
in fatto e in diritto
Contumace il convenuto, il pretore l’ha condannato al pagamento del debito, “rilevato che la pretesa dell’istante concerne il pagamento della fattura doc. B relativa ad inserzione sul giornale __________ per conto del convenuto”.
Nel suo ricorso __________ afferma di non conoscere la persona citata (verosimilmente l’istante) e di non averle mai ordinato assolutamente niente.
Per poter giudicare il benfondato del ricorso, dapprima il pretore -con scritto 30 giugno 1995- e in seguito questa Camera con solleciti (raccomandati) di data 9 novembre, rispettivamente 11 dicembre 1995, hanno invitato __________ a far pervenire i documenti già presentati in Pretura e nel frattempo restituitile da quell’autorità.
Di fronte al silenzio dell’istante, il presidente della Camera -con ordinanza 5 settembre 1996- ingiungeva a __________ (con copia alla filiale di __________) di produrre la documentazione richiesta entro il 20 settembre, con la comminatoria che, in caso di mancata produzione, il ricorso di __________ sarebbe stato deciso in base agli atti.
Anche questo termine è trascorso infruttuoso.
Si tratta di una censura che attiene a un presupposto sostanziale nel rapporto obbligatorio fra le parti che il giudice deve esaminare d’ufficio (II CCA 30 marzo 1993 in re P./G. e riferimenti ivi contenuti). Ne deriva la necessità di questa Camera di disporre della documentazione in base alla quale il pretore ha emesso la sua pronuncia.
Sennonché, con il suo atteggiamento, l’istante rende ineseguibile la richiesta ricorsuale: in particolare la verifica delle fatture, atte a fornire un indizio dell’ordinazione contestata.
Il Codice di procedura civile non prevede la fattispecie venutasi a creare nel caso concreto. A prescindere dai motivi pratici che dovrebbero indurre i giudici di prima istanza (pretori e giudici di pace) a trattenere regolarmente presso il loro ufficio i documenti di ogni incarto in vista di un possibile rimedio di diritto (ordinario o straordinario), il Regolamento delle Preture dell’11 dicembre 1924, all’art.30, dispone che, terminata la causa, se le parti non ritirano i rispettivi documenti entro 8 giorni, il segretario assessore deve rimetterli a chi di diritto, secondo determinate formalità, ed è così sciolto da ogni responsabilità. Nel caso concreto, non può pertanto essere rimproverata la pretura per aver restituito a __________ i documenti da essa prodotti con l’istanza, prima di sapere se il convenuto avrebbe interposto ricorso per cassazione contro la sentenza.
Resta il fatto che, nell’impossibilità di disporre degli elementi d’istruttoria su cui il primo giudice ha fondato la sua decisione, la Camera di cassazione civile, investita del mandato di dar seguito al ricorso, deve poter uscire da questa situazione in cui l’ha indotta la parte che, vinto il processo in prima sede, rende impossibile l’evasione del rimedio cui ha fatto legittimamente ricorso controparte. Né l’effetto sospensivo concesso al ricorso ha ragione di restare in vigore sine die, già per una questione di ordine pubblico.
E’ pertanto ipotizzabile -di fronte a questa lacuna del codice di rito civile- che il giudice del ricorso la colmi secondo la regola che adotterebbe come legislatore (art. 1 cpv. 2 CC).
Così facendo egli dovrebbe tener conto, per quanto fin qui esposto, che la parte morosa nella rimessa della documentazione assume un comportamento evidentemente contrario al principio dell’affidamento nel processo: ciò potrebbe portare alla soluzione di caricarle le conseguenze del suo agire scorretto, accogliendo il ricorso della controparte per questo solo fatto, ovvero nella presunzione che le sue allegazioni ricorsuali -verificabili soltanto alla luce dei rilievi istruttori mancanti- siano esatte.
Orbene, la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza legale, afferma che la persona giuridica agisce per mezzo dei suoi organi i quali sono i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali) e coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto), ritenuto che il solo diritto di firma, individuale o collettivo, non basta a conferire la qualità di organo (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.)
Nel caso concreto, dall’estratto 1° ottobre 1996 del Registro di commercio di __________, risulta che tutti i membri del Consiglio d’amministrazione, il direttore e il vicedirettore della società godono di un diritto di firma congiunto (il diritto di firma individuale a favore di un ex amministratore delegato è stato cancellato nel maggio del 1994, quindi prima dell’istanza che ha dato avvio alla presente vertenza).
Ne consegue che l’istanza 30 gennaio 1995 -sottoscritta per __________ da una sola persona (di cui per altro è ignota l’appartenenza al Consiglio d’amministrazione della società)- è nulla per carenza di un presupposto processuale in virtù dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC. Nulla è pertanto anche tutta la procedura che ne è seguita, così come -evidentemente- la sentenza impugnata.
In virtù di questa constatazione, risulta abbondanziale osservare che __________, procuratore dell’istante (e come tale regolarmente iscritto a registro), incaricato di rappresentare la società al contraddittorio, ancorché in base a una procura formalmente valida, non avrebbe comunque potuto svolgere tale suo ruolo nel processo. Infatti, a prescindere dai casi speciali di cui all’art. 64 bis CPC (la cui attualità non ricorre in concreto), gli sarebbe stata preclusa la possibilità di rappresentare l’istante in base alla norma generale dell’art. 64 CPC, applicabile anche nelle cause civili proposte al pretore come istanza unica (art. 291 segg. CPC).
A dipendenza dell’entità minima del disagio provocato al ricorrente dalla presente procedura, non si giustifica l’attribuzione di ripetibili.
Per contro, le spese seguono la soccombenza di __________.
Per questi motivi,
richiamati per le spese, gli art. 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
Di conseguenza sono nulli tutti gli atti succcessivi, in particolare la sentenza 16 maggio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna.
Le spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 80.-, sono posti a carico di __________
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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