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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.121
Data decisione, Autorità: 19.10.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00121
Lugano 19 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 presentato da
rappr. da __________
Contro
la sentenza 16 giugno 1995 del Segretario assessore straordinario della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa in materia di contratto di locazione promossa con istanza 9 maggio 1995 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 5’542.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 maggio 1995 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’542.-, importo corrispondente al canone di locazione rimasto insoluto per i mesi da giugno 1994 a gennaio 1995 nonchè al risarcimento dei danni cagionati all’ente locato, pretesa alla quale il convenuto si è opposto;
che con sentenza 16 giugno 1995 il primo giudice, accertata l’esistenza di un contratto di locazione e il conseguente obbligo a carico del convenuto di provvedere al pagamento delle pigioni scadute (fr. 3’200.-) nonchè al risarcimento dei danni cagionati nell’appartamento e accertati dal primo giudice in fr. 780.-, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 3’980.-;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 luglio 1995 del presidente di questa Camera, __________ chiede l’annulla-mento del giudizio di prima sede sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice un’errata applicazione del diritto nonchè un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;
che con osservazioni 17 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che con scritto 28 settembre 1995 il ricorrente, tramite il proprio rappresentante legale, ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);
che per quanto attiene alle spese del presente giudizio le stesse devono essere caricate interamente al ricorrente quale parte recedente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato con scritto 4 ottobre 1995.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 30 giugno 1995 __________ è stralciato dai ruoli per desistenza del ricorrente.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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