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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.266
Data decisione, Autorità:
06.09.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n.
60.2010.266
Lugano
6 settembre
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.7/18.8.2010
presentata dal
, IS 1
tendente a conoscere lo stato attuale di
eventuali inchieste a carico di un milite;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente
al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data
17/18.8.2010;
ritenuto che, a completazione della
richiesta, in data 19.8.2010 il Dipartimento istante ha inviato il formulario
di consenso sottoscritto dalla persone controllata;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 1, il Ministero pubblico ha emanato tre
decreti d’accusa: il DA __________ del 23.2.2004, il DA __________ del
26.7.2004 e il DA __________ del 27.3.2006, tutti cresciuti in giudicato.
2.Con la presente istanza, il Dipartimento interessato
chiede di poter conoscere eventuali procedimenti pendenti o conclusi.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate
nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento
istante.
5.L’istanza è accolta. Copia dei tre decreti d’accusa sarà
allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.
6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della
richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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