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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.117
Data decisione, Autorità: 24.05.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00117
Lugano 24 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 giugno 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 12 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 febbraio 1995 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dal convenuto ai PE no. __________, __________ e __________dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
A valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 10 settembre 1990 (doc. A) e disdetto dal convenuto in via anticipata il 26 luglio 1994 per il 31 ottobre 1994, data per la quale ha restituito le chiavi dell’ente locato.
Il convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestando innanzi tutto la validità formale del contratto e della notifica di aumento della pigione del 17 giugno 1992. Nel merito sostiene di ritenersi liberato da qualsiasi obbligo contrattuale per restituzione anticipata dell’ente locato, avendo presentato all’istante tre subentranti disposti a riprendere il suo contratto.
2.Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver accertato l’infondatezza dell’eccezione di nullità del contratto e dell’aumento della pigione sollevata dal convenuto, ha respinto l’istanza avendo quest’ultimo reso verosimile il decadimento del suo obbligo di pagamento della pigione a far tempo dal 1° novembre 1994, data per la quale ha presentato all’istante tre nominativi di persone disposte a subentrare nel contratto, in particolare quello del signor __________.
Con osservazioni 17 luglio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 10 settembre 1990, contratto che per costante giurisprudenza costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 74, p. 190).
L’istante procede nei confronti del convenuto per l’incasso di tre mensilità comprensive delle spese accessorie e del canone per la locazione del box.
Quale eccezione atta ad inibire il rigetto dell’opposizione il convenuto, che ha restituito anticipatamente l’ente locato senza osservare il termine di disdetta, invoca l’art. 264 CO che lo esonera dall’obbligo di pagamento della pigione a condizione che presenti un subentrante solvibile, impegno che egli dichiara di aver onorato avendo presentato all’istante ben tre candidature di persone disposte a riprendere il suo contratto, in particolare quella di __________ di cui alla dichiarazione di subingresso sottoscritta il 3 settembre 1994 (doc. 8).
La conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto avrebbe reso verosimile di non essere debitore delle pigioni poste in esecuzione avendo presentato all’istante tre subentranti uno dei quali, il signor __________, disposto a subentrare nel contratto il 1° novembre 1994, non può essere condivisa. Pur tenendo conto delle limitate esigenze probatorie a carico della parte escussa e pur considerando in sé idonea l’eccezione sollevata dal conduttore per togliere al contratto di locazione la qualità di titolo esecutivo, chi si oppone all’istanza di rigetto deve produrre documentazione tale da costituire un rimedio liberatorio rilevante (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, p. 65)
Il primo giudice non ha tenuto in considerazione le proposte riguardanti gli eventuali subentranti __________ e __________. Sia la sentenza impugnata, sia il ricorso sono incentrati sulla portata della dichiarazione di subingresso, firmata da __________ il 3 settembre 1994 (doc. 8). Già formalmente la rilevanza del mezzo probatorio avrebbe dovuto indurre il primo giudice a maggior prudenza:
Nella sostanza poi dev’essere rilevato che l’eccezione avrebbe dovuto imporre all’escusso di rendere verosimile non solo l’esistenza di qualsiasi subentrante, ma la proposta di un nuovo conduttore solvibile che non possa essere rifiutato dal locatore (art. 264 CO). Ciò che egli non ha fatto nel caso litigioso, mentre negli altri due casi ricordati ha inviato alla locatrice un certificato del competente UEF (doc. F1), rispettivamente aveva indicato una persona che avrebbe potuto fungere da referenza (doc. G1):
Ancorchè la presente decisione possa muoversi nel limitato ambito d’applicazione dell’art. 327 CPC, quanto qui esposto configura un uso eccessivo da parte del giudice del suo potere d’apprezzamento che ha avuto come conseguenza una manifesta errata applicazione dell’art. 82 LEF.
All’accoglimento del ricorso segue una pronuncia da parte della Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Non va infatti dimenticato che, in sede di contraddittorio, l’escusso aveva opposto all’istanza di __________ anche le dichiarazioni di subingresso di altre due persone sulle quali il primo giudice non si è espresso, ritenendo di poter respingere l’istanza di rigetto già sulla base dell’offerta __________. Nell’applicazione dell’art. 264 CO l’offerta del conduttore, per poter essere validamente opposta al suo obbligo di pagare il canone di locazione oltre la data di restituzione dei vani, deve apparire - almeno per quanto riguarda i criteri di giudizio del giudice del rigetto - almeno accettabile: vale infatti il principio in base al quale il locatore non può rifiutare senza motivo una simile offerta di sostituzione (SVIT, Comm. “Mietrecht”, 1991, art. 264 CO, n. 6). Sennonchè le offerte proposte dall’escusso non hanno i chiari connotati richiesti dalla legge: a) __________, proposto alla locatrice con scritto 8 ottobre 1994, invece di fornire le informazioni che gli erano state richieste (doc. F2 del 15.10) ha fatto sapere - già il 19.10 - di ritirare la propria offerta (doc. F5);
b) __________, di cui l’escusso, già diceva nel suo scritto di presentazione essere “in assistenza” (doc. G1), non veniva presa in considerazione dalla locatrice con risposta 25.10. (doc. G3) dopo aver preso contatto con la persona indicatale dal signor __________ e aver constatato la sua situazione familiare “non ben chiara” e incertezza sulle possibilità di pagamento della locazione.
In base a questi elementi di giudizio non si può ritenere che l’escusso sia riuscito a rendere verosimile la propria liberazione dall’obbligo di pagamento dei canoni posto in esecuzione: l’istanza di rigetto dell’opposizione deve pertanto essere accolta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 23 giugno 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Di conseguenza sono rigettate in via provvisoria le
opposizioni interposte da __________ ai PE no. __________,
__________ e __________ dell’UEF di Bellinzona.
dall’istante, è posta a carico del convenuto con l’obbligo di
rifondere all’istante fr. 350.- a titolo di ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà alla __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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