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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.116
Data decisione, Autorità: 15.05.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00116
Lugano 15 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 1° dicembre 1993 nei confronti di
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 650.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, limitatamente a fr. 360.--;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver usufruito di tutte le sedute di fisioterapia fatturate.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che la convenuta ha beneficiato di 5 sedute di fisioterapia anzichè 9, ha proporzionalmente ridotto la pretesa dell’istante a fr. 360.-.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio impugnando unicamente il mancato riconoscimento degli interessi di mora e il dispositivo che pone interamente a suo carico tasse e e spese di giustizia.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
L’interpellazione, per la quale non è prevista una forma partico-lare, è l’atto con il quale il creditore reclama il pagamento della sua pretesa (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, 1991, N. 5 ad art. 102).
Nel caso concreto, essendo pacifico il ritardo della convenuta nel pagamento della pretesa avversaria, fatturata il 12 gennaio 1993, essa è tenuta al pagamento degli interessi di mora maturati sull’importo di fr. 360.- a far tempo dalla prima interpellazione, ossia dal sollecito di pagamento datato 3 febbraio 1993.
Gli interessi, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, sono dovuti al tasso legale del 5% a far tempo dal 4 febbraio 1993 così come richiesto dall’istante nel suo ricorso. Dalla motivazione della decisione non risulta perché il primo giudice non abbia deciso sugli interessi di mora, per altro regolarmente richiesti. Così facendo, comunque, egli ha applicato in modo manifestamente scorretto la norma in esame: la censura ricorsuale dev’essere così accolta.
Nel caso di specie, mentre l’istante ha postulato il pagamento di fr. 650.- pari a 9 sedute di fisioterapia, il primo giudice gliene ha riconosciute solo 5, pari a fr. 360.-. Dal canto suo la convenuta ha ammesso di aver usufruito di tre sedute. Poichè questo parziale riconoscimento della pretesa avversaria è avvenuto solo dopo l’inoltro della causa, la convenuta, ancorchè parzialmente acquiescente, deve essere considerata soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10).
Ne discende che sulla base delle rispettive posizioni delle parti, il loro grado di soccombenza può essere stabilito nella misura di 4/9 a carico dell’istante e 5/9 a carico della convenuta. Anche per questo motivo il ricorso dev’essere accolto.
Per quanto attiene la compensazione delle ripetibili, questa deve essere confermata non essendo oggetto di impugnativa in questa sede.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia senza che sia necessario il rinvio degli atti per nuovo giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 7 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Di conseguenza __________ è condannata a pagare a
l’importo di fr. 360. - oltre interessi del
5% a far tempo dal 4 febbraio 1993 e spese esecutive.
Conseguentemente è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano limitatamente a tali importi.
l’indennità per la teste), sono suddivise tra le parti: per i 4/9 a
carico dell’istante e la rimanenza di 5/9 a carico della
convenuta. Compensate le ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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