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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.115
Data decisione, Autorità: 03.06.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00115
Lugano 3 giugno 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 presentato da
(patrocinata dall’avv. __________)
contro
la sentenza 29 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 giugno 1994 da
(patrocinata dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’493.60 oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto respingendo la pretesa di fr. 4’350.- fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Per le sue prestazioni la ditta appaltatrice ha emesso in data 12 maggio 1990 diverse fatture per un totale di fr. 15’713.60 (doc. A-D), importo che la committente non ha contestato versando a tre riprese acconti per complessivi fr. 11’400.- (fr. 8’000.- il 21 giugno 1990, fr. 2’600.- il 23 luglio 1990 e fr. 800.- il 20 agosto 1990).
Stante il diniego di pagamento del saldo di queste fatturazioni, con istanza 15 giugno 1994 la ditta appaltatrice ha convenuto in giudizio la __________ (costituita il 26 marzo 1991 mediante assunzione di attivi e passivi della ditta individuale __________ formatasi dopo lo scioglimento della società in nome collettivo ____________________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’493.60, corrispondenti alla differenza fra l’ammontare complessivo delle sue prestazioni (fr. 15’713.60), gli acconti di fr. 11’400.- versati dalla convenuta nonché lo sconto del 50% concesso a quest'ultima sulla fattura no. __________ di complessivi fr. 1’640.-, pari a fr. 820.-.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo l’avvenuta estinzione del suo debito mediante consegna di un buono acquisto del valore di fr. 2'500.- (doc. E), trasmesso all'istante il 12 maggio 1990 e da questa tacitamente accettato, nonché con il versamento rateale di complessivi fr. 11’440.-, di cui l'ultima rata di fr. 800.- pattuita a saldo di ogni e qualsiasi pretesa dell'istante. Essa ha fatto valere in via riconvenzionale una pretesa di risarcimento danni di fr. 4’350.- (doc. 5), pari ai costi sostenuti per il parziale rifacimento di lavori per i quali l'istante si è rifiutata di consegnarle il materiale di progettazione risultato dal lavoro commissionato.
La pretesa riconvenzionale della convenuta è stata integralmente contestata dall'istante.
saldo della fattura no. __________ di fr. 1'640.-. Il pretore ha poi respinto la domanda di risarcimento danni fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta a dipendenza del rifiuto dell'istante di consegnarle il materiale di progettazione risultato dal lavoro commissionato, rifiuto che il giudice ha ritenuto giustificato in applicazione del principio dell' "exceptio non adimpleti contractus", non avendo la convenuta ottemperato al suo obbligo di pagamento delle prestazioni di parte istante (art. 82 CO).
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, la convenuta rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato alla concreta fattispecie l’istituto dell' "exceptio non adimpleti contractus", negandole il diritto alla consegna del materiale nonostante le prestazioni di controparte fossero state debitamente onorate.
Con osservazioni 7 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Come qualsiasi modifica contrattuale, questa presuppone il consenso di entrambe le parti, che può essere esplicito o tacito ma in ogni caso chiaro (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 445). L’onere della prova compete alla parte che sostiene l’intervenuta modifica contrattuale (Gautschi, Beweislast und Beweiswürdigung, 1913, p. 117, § 31).
Nella fattispecie, la convenuta non ha provato l’accettazione da parte dell’istante del buono acquisto merce del valore di fr. 2’500.- in sostituzione del pagamento in contanti.
In particolare il fatto che l’istante non ha immediatamente rinviato il buono controverso non può assurgere ad accettazione del medesimo. ll silenzio non equivale infatti ad accettazione - neppure nelle relazioni commerciali - eccezion fatta per la fattispecie di cui all’art. 6 CO (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N. 451), non realizzata nel caso in esame, tant’è che il buono è stato restituito alla convenuta il 10 settembre 1990 con la chiara menzione della non accettazione (doc. F e deposizione __________ nel verbale 29 novembre 1994).
Ciò è tutto quanto si possa dire per respingere la censura ricorsuale su questo punto. Irrilevante, di fronte al dissenso dell’istante, appare infatti che controparte le abbia nuovamente inviato il buono acquisti, così come il tentativo di __________ di acquistare prodotti della ditta __________ usando il medesimo buono ben tre anni più tardi: questo atteggiamento infatti può essere considerato come una nuova offerta e non dev’essere messo in relazione alla mancata pattuizione del 1990 sulle modalità di pagamento del debito principale.
D’altra parte, a questi accertamenti del primo giudice la convenuta si limita a contrapporre la propria personale versione dei fatti, senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe arbitraria.
Nel merito della domanda riconvenzionale va rilevato inoltre che la convenuta non ha fatto fronte all’onere della prova che le competeva circa la pretesa violazione di un obbligo contrattuale da parte dell’istante. Dagli atti di causa non emerge infatti nessuna pattuizione secondo la quale l’istante si sarebbe impegnata a consegnare alla convenuta - oltre alle prestazioni elencate nelle fatture - anche il materiale grafico utilizzato per la realizzazione dell’opera commissionata.
Per quanto concerne poi il rimprovero mosso al primo giudice di aver dedotto delle conclusioni errate da un disposto di legge giustamente richiamato - ossia l’art. 82 CO - la censura ricorsuale si basa sull’errata presunzione della prova da parte della convenuta dell’adempimento del suo obbligo di pagamento, pagamento che, come esposto ai considerandi precedenti, non è avvenuto se non in parte.
Anche su questo punto la decisione pretorile, nella quale non è ravvisabile arbitrio alcuno, deve quindi essere confermata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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