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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.113
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00113
Lugano 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 giugno 1995 presentato da
contro
la sentenza 30 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 maggio 1995 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’351.50 oltre accessori, nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 18 maggio 1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’351.50, oltre al rigetto dell’opposizione interposta al PE sopra menzionato, importo richiesto a saldo della fattura 7 giugno 1994 emessa per lavori di impermea-bilizzazione eseguiti presso l’abitazione del convenuto;
che all’udienza di contraddittorio il convenuto non è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione allegata all’istanza, ha ritenuto comprovato il credito dell’istante e ha pertanto concluso all’ accoglimento dell’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 giugno 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: il ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare all’udienza non essendogli pervenuta in tempo utile la citazione;
che con osservazioni 31 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che per poter far valere le proprie ragioni la parte deve in primo luogo poter partecipare alla discussione dell’istanza e all’ istruzione della causa;
che in caso di invio raccomandato, come avvenuto per la citazione che ci occupa, esso si reputa notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio nè ritirato alla posta, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) e e) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 124, n. 4);
che nella concreta fattispecie, come risulta dalla ricerca postale richiesta da questa Camera, la citazione all’udienza di contraddittorio prevista per il 30 maggio 1995 è stata spedita dalla Pretura il 23 maggio 1995 e ritirata da __________ il 1° giugno 1995, quando l’udienza aveva già avuto luogo;
che, avendo il ricorrente ritirato la citazione nei tempi consentiti (ultimo giorno di giacenza), egli è stato impossibilitato a partecipare all’udienza, ovvero è stato privato del diritto di essere sentito;
che giusta l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere;
che a dipendenza della nullità della sentenza, prolata senza che il ricorrente abbia potuto prendere parte alla trattazione della causa, gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinchè proceda alla riconvocazione delle parti per la discussione dell’istanza ed emani un nuovo giudizio;
che in considerazione dell’opposizione di controparte all’acco-glimento del gravame, le spese dell’odierno procedimento devono essere addebitate a quest’ultima;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico della controparte la quale rifonderà all’insorgente fr. 80.- quale indennità di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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