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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2009.77
Data decisione, Autorità: 14.04.2010, PENAL
Titolo: Venditore di automobili impiegato presso Garage si è ripetutamente appropriato del denaro versato dai clienti per complessivi fr. 84'446.-. Sincero pentimento. Pena pecuniara condizionalmente sospesa
Incarto n. 72.2009.77
Lugano, 14 aprile 2010/md
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretario:
dott. iur. Marco Pace
Sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 12 al 24 marzo 2009;
prevenuto colpevole di:
per avere, a __________,
nel periodo compreso tra il maggio 2008 e il 12 marzo 2009 (data del suo arresto), agendo in più occasioni, ripetutamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali a lui affidati, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, cifrato in complessivi CHF 84'446.-, e meglio:
1.1. per essersi appropriato, a __________, nel corso del mese di maggio 2008, nella sua qualità di venditore d’automobili presso PC 1, di complessivi CHF 62'424.-, denaro da lui incassato da clienti (e mai riversato nelle casse del datore di lavoro), in relazione alla vendita delle seguenti 3 autovetture:
– automobile “SKODA Octavia” per il prezzo di CHF 37'400.-, di cui CHF 15'494.- versati come acconto dal cliente __________ in data 02.05.2008; importo indebitamente trattenuto dall’accusato;
– automobile “SKODA Fabia” per il prezzo di CHF 21'400.- versati dal cliente __________, in data 27.05.2008; importo indebitamente trattenuto dall’accusato;
– automobile “SKODA Octavia” per il prezzo di CHF 31'730.-, di cui CHF 25'530.- versati dalla cliente __________ in data 30.05.2008 come differenza per la ripresa della sua vecchia autovettura; importo indebitamente trattenuto dall’accusato;
e inoltre, successivamente,
1.2. per essersi appropriato, a __________, nel corso del periodo gennaio 2009-12 marzo 2009, nella sua qualità di venditore d’automobili presso PC 2 di complessivi CHF 22'022.-, denaro da lui incassato da clienti (e mai riversato nelle casse del datore di lavoro), in relazione alla vendita delle seguenti 3 autovetture:
– automobile “Renault Grand Scenic” per il prezzo di CHF 14’900.- versati dal cliente __________ mediante 4 acconti, di cui gli ultimi 3 di complessivi CHF 11'900.- (CHF 6'000.- il 16.01.2009, CHF 5'000.- il 22.01.2009 e CHF 900.- il 26.01.2009) indebitamente trattenuti dall’accusato;
– automobile “Renault Clio”, mediante ripresa del vecchio autoveicolo e versamento da parte della cliente __________ di ulteriori CHF 322.-; importo indebitamente trattenuto dall’accusato;
– automobile “Nissan X-Trail” per il prezzo di CHF 44'000.- (con ripresa Toyota Rav per CHF 13'000.-) al cliente __________, di cui CHF 9’800.- incassati dall’accusato AC 1 da Garage __________, per la vendita della citata vecchia Toyota Rav; importo indebitamente trattenuto dall’accusato;
ritenuto che l’importo complessivo di CHF 84'446.- malversato dall’accusato AC 1 presso i due citati (ex) datori di lavoro, è stato da lui utilizzato per scopi personali,
e ritenuto altresì che l’accusato AC 1 ha nel frattempo (parzialmente) risarcito PC 1,
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 75/2009 del 20 luglio 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. § L'avv. RC 1, rappresentante della Parte Civile PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’accusato ad una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere.
§ L’avv. RC 1, difensore della Parte Civile PC 1, il quale mantiene la costituzione di parte civile pur non formulando pretese siccome già in possesso di un ACB.
§ L’avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale postula una riduzione della pena proposta.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
ripetuta appropriazione indebita
per avere,
a __________, in più occasioni,
ripetutamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali a lui affidati, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, cifrato in complessivi CHF 84'446.- e meglio:
1.1. per essersi appropriato,
nel corso del mese di maggio 2008,
nella sua qualità di venditore d’automobili presso PC 1,
di complessivi CHF 62'424.-, denaro da lui incassato da clienti e mai riversato nelle casse del datore di lavoro?
1.2. per essersi appropriato,
nel corso del periodo gennaio 2009 - 12 marzo 2009,
nella sua qualità di venditore d’automobili presso PC 2,
di complessivi CHF 22'022.-, denaro da lui incassato da clienti e mai riversato nelle casse del datore di lavoro?
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
ha dimostrato con fatti sincero pentimento?
può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
deve un risarcimento alla PC PC 2, rappr. dal Dir. __________?
e se sì, in quale misura?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,
visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 138 cifra 1 CP;
9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. ripetuta appropriazione indebita
1.1.1. per essersi appropriato,
nel corso del mese di maggio 2008,
nella sua qualità di venditore d’automobili presso PC 1,
di complessivi CHF 62'424.-, denaro da lui incassato da clienti e mai riversato nelle casse del datore di lavoro;
1.1.2. per essersi appropriato,
nel corso del periodo gennaio 2009 - 12 marzo 2009,
nella sua qualità di venditore d’automobili presso PC 2,
di complessivi CHF 22'022.-, denaro da lui incassato da clienti e mai riversato nelle casse del datore di lavoro;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.1. AC 1 è condannato
2.2. alla pena pecuniaria di fr. 2'400.-, corrispondenti a 240 aliquote giornaliere di fr. 10.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.3. a versare fr. 22'022.- al PC 2, rappr. dal Dir. __________;
2.4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- delle spese processuali.
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
Intimazione a:
e alle parti civili:
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente Il segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 750.--
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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