AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2009.63
Data decisione, Autorità: 20.07.2010, CCRP
Titolo: Guida in stato di inattitudine. Arbitrarietà dell'accertamento del primo giudice relativo della presenza di sostanze stupefacenti nel sangue del prevenuto tali da renderlo inabile alla guida
Incarto n. 17.2009.63
Lugano 20 luglio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 novembre 2009 presentato da
RI 1
patrocinato dall’PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 settembre 2009 dal giudice della Pretura penale;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 18 febbraio 2009 il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni, per avere, a __________, il 22 marzo 2006, senza diritto, portato e detenuto sulla sua persona un coltello a farfalla, azionabile con una sola mano;
guida in stato di inattitudine per avere, il 22 marzo 2006, a Locarno, condotto il suo motoveicolo Aprilia RS 125, targato, in stato di inattitudine, avendo sniffato la sera del 19 marzo 2006, in compagnia di un’amica, un imprecisato quantitativo di cocaina e di eroina;
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, il 19 marzo 2006 a __________, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina, messogli a disposizione gratuitamente da una sua vicina di casa ora latitante;
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 13 (tredici) giorni, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, come pure la condanna a una multa di fr. 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CP). Lo ha inoltre condannato a versare alla parte civile PC 1, l’importo di fr. 102.80 a titolo di risarcimento.
Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 25 settembre 2009 il giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni e di guida in stato di inattitudine. Proscioltolo dalle rimanenti due imputazioni (contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico) per intervenuta prescrizione della rispettiva azione penale, egli lo ha condannato alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 10.00 (dieci), sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e a una multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
C. Contro la citata sentenza RI 1 ha inoltrato il 28 settembre 2009 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 9 novembre successivo, egli ha chiesto il proscioglimento dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, con conseguente ricommisurazione della pena per il reato di infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni (non oggetto di impugnazione).
D. Il 13 novembre 2009 il procuratore pubblico, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggetto, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 177 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria pure nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 21 pag. 219, 129 I 8 consid., 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2.1. Stando alla sentenza impugnata, il 22 marzo 2006 l’accusato è stato arrestato ed è rimasto in detenzione preventiva sino al 3 aprile 2006 a seguito di un episodio di rilevanza penale di cui si è reso protagonista presso il negozio Ecoprinter di Locarno dove, minacciando con un coltello l’impiegata, si sarebbe fatto consegnare la somma di fr. 130.- per poi allontanarsi in sella alla sua motocicletta (sentenza, pag. 4 e 5; cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 6 aprile 2006, act. 12, segnatamente il rapporto di arresto, annesso 1). Riferendosi all’uso della motocicletta (sentenza, pag. 6, consid. 4.1), il primo giudice ha quindi ricordato che, in merito al consumo di sostanze stupefacenti, lo stesso accusato ha dapprima dichiarato che “l’ultimo consumo di eroina (per via nasale) risale a circa due settimane orsono” (verbale di interrogatorio del 22 marzo 2006, pag. 3; act. 12/4) per poi, in un secondo tempo, ammettere “che la domenica sera antecedente il mio arresto (19.03.2006) ho consumato con una prostituta che abitava nell’appartamento no. 2 (appartamento a fianco del mio) della cocaina e eroina. Entrambe le sostanze sono state sniffate” (verbale di interrogatorio del 3 aprile 2006, pag. 2; act. 12/12). Durante il dibattimento - ha proseguito il giudice - l’accusato ha inoltre riferito che “circa 3 giorni prima del 22 marzo 2006 avevo consumato cocaina ed eroina offertami da un signora che aveva organizzato una festa prima di partire per un viaggio” (verbale del dibattimento, pag. 3).
2.2. Premesso che la difesa non si è formalmente opposta all’utilizzo delle risultanze predibattimentali e, quindi, nemmeno a quanto dichiarato dall’accusato al procuratore pubblico, il giudice della Pretura penale ha, anzitutto, richiamato l’art. 91 cpv. 2 LCstr secondo cui chi, per motivi non dovuti a ebrietà è inabile alla guida e conduce un veicolo a motore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Egli ha, quindi, soggiunto che l’art. 2 cpv. 2 ONC stabilisce che un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di determinate sostanze fra le quali l’eroina e la cocaina e che l’art. 2 cpv. 2bis ONC - entrato in vigore il 1° gennaio 2005 - affida la competenza di stabilire le condizioni per ritenere provata la presenza nel sangue di questa sostanze proibite all’USTRA (Ufficio federale delle strade) che vi ha provveduto, emanando il 22 maggio 2008, un’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) che, all’art. 34, stabilisce i valori limite per i quali e al di sopra dei quali la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti è provata; ossia per la morfina libera e la cocaina: 15 µg/L, per il THC: 1,5 µg/L (sentenza, pag. 7 consid. 4.1).
Nella fattispecie - ha dipoi rilevato il primo giudice - l’analisi tossicologica eseguita dal Laboratorio Bioanalitico SA di Savosa ha permesso di stabilire che nel sangue del prevenuto vi era una concentrazione di cocaina di 7186 ng/ml, mentre che la quantità di oppiacei era di 20'000 ng/ml (act. 12/17), ricordato che 1 ng corrisponde a 10 -3 µg (sentenza, pag. 7). Ritenuto che, a dispetto di quanto dichiarato dallo stesso accusato, dalle analisi di laboratorio non sono invece emerse tracce di eroina, visti i citati parametri - ha concluso il giudice - deve essere ammessa l’inabilità alla guida per la presenza di cocaina (oltre 71 µg/L) ed oppiacei (20 µg/L) nel sangue (sentenza, pag. 7). Del resto - ha puntualizzato lo stesso giudice - l’incapacità alla guida deve inoltre essere dedotta dall’insolito atteggiamento dell’accusato il giorno dei fatti e dal fatto che, probabilmente a causa del suo debole stato psichico, non era perfettamente in grado di assumere comportamenti razionali alla guida (sentenza, pag. 7).
E’ vero che il Pretore ha dipoi aggiunto che l’incapacità alla guida del prevenuto è deducibile anche dall’insolito atteggiamento del soggetto il giorno dei fatti e dal fatto che, probabilmente a causa del suo debole stato psichico, non era perfettamente in grado di assumere comportamenti razionali alla guida. In cosa sarebbe consistito l’insolito atteggiamento di cui l’accusato avrebbe dato prova nella specifica fattispecie e, in particolare, perché un’attitudine del genere basterebbe per dichiarare il prevenuto colpevole del reato di cui all’art. 91 cpv. 2 LCStr, il primo giudice tuttavia non spiega. In assenza di accertamenti più compiuti, non è neppure di sussidio il riferimento del Pretore alla circostanza che, “probabilmente” (cosa significa?) a causa del suo debole stato psichico (in che cosa sarebbe esso consistito?), lo stesso prevenuto non sarebbe stato in grado di assumere comportamenti razionali alla guida. Di nuovo la sentenza impugnata non resiste perciò alla censura di arbitrio sollevata nel rimedio, ove si consideri del resto che nemmeno dal “Test di attenzione” di cui al punto 12 del Rapporto dell’esame medico relativo all’assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali annesso all’act. 12/14 sono emersi elementi suscettibili di confermare la negativa impressione del primo giudice al riguardo (cfr. anche il punto 11 che precede e i punti 13, 14. 15, 16, 17 e 18 che seguono).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine. Annullati i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza impugnata, gli atti sono trasmessi ad un altro giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena e per la determinazione degli oneri processuali di prima sede.
a) tassa di giustizia fr. 600.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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