AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.110
Data decisione, Autorità: 28.07.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00110
Lugano 28 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1995 presentato da
patr. dallo studio legale __________
Contro
la sentenza 29 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 aprile 1995 nei confronti di
con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
A valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto un bollettino di consegna sottoscritto dalle parti il 25 gennaio 1995, sul quale figura il prezzo della merce fornita e l’impegno al pagamento da parte dell’acquirente.
In sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria per il fatto che la ditta __________, senza averne diritto, avrebbe asportato il 31 marzo 1995 l’apparecchio oggetto della fatturazione litigiosa senza più restituirlo e costringendola così ad acquistarne uno nuovo.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accogliendo l’eccezione di inadempienza contrattuale sollevata dalla convenuta, ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 giugno 1995 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver accolto l’eccezione sollevata dalla convenuta nonostante a quest’ultima fosse stata regolarmente consegnata la merce il 25 gennaio 1995, merce in seguito ripresa per una riparazione notificata dall’acquirente.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 151).
Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il bollettino sottoscritto dalle parti il 25 gennaio 1995 e avente per oggetto la fornitura di un apparecchio produttore di ghiaccio del valore di fr. 2’541.- che assure a titolo di rigetto in virtù dell’esplicito riconoscimento di debito contenutovi, sorto nell’ambito della pattuita compravendita.
Nel caso in esame il primo giudice ha valutato erroneamente i documenti agli atti e comunque ha conferito loro un valore che esorbita dai criteri esatti della procedura di rigetto dell’ opposizione .
Infatti, lo stesso bollettino di consegna, assunto a titolo di rigetto per tutti gli elementi contenutivi, attesta senza dubbio la consegna della cosa venduta; né l’escussa contesta questo fatto. In tal modo la prestazione contrattuale della venditrice è avvenuta.
Cosa poi - e per quale motivo - sia avvenuto due mesi più tardi, ovvero perchè la macchina in questione sia ritornata in possesso della venditrice, è questione che esula dal presente procedimento e che potrebbe semmai essere verificata in una successiva vertenza attinente al merito della lite. In altre parole, l’eccezione sollevata dall’escussa davanti al giudice del rigetto non è tale da rendere verosimile l’inadempienza della società procedente.
V’è pertanto motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata procedendo a giudicare in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 8 giugno 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 maggio 1995 del Pretore di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente dispositivo:
§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE no. __________ UE Mendrisio.
II. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 100.-, anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di __________. Questa rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster