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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.109
Data decisione, Autorità: 27.07.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00109
Lugano 27 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 16 maggio 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 aprile 1995 nei confronti di
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice, __________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo, sulla base di documentazione diversa, di aver già provveduto al pagamento dell’importo richiesto da controparte.
Con il querelato giudizio il primo giudice, in accoglimento dell’ eccezione sollevata dall’escusso circa l’avvenuto pagamento del debito posto in esecuzione, ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, con particolare riferimento alla conclusione secondo la quale la produzione dei certificati di salario del convenuto costituirebbe una prova dell’avvenuto pagamento del contributo alimentare.
In data 22 giugno 1995 la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
La controparte non ha presentato osservazioni né al ricorso né all’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Per quanto attiene alla documentazione allegata per la prima volta al gravame, la stessa deve essere estromessa dall’incarto in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
Nella concreta fattispecie, all’istanza di rigetto dell’opposizione __________ ha allegato unicamente l’originale del PE no. __________ mentre non ha prodotto, né con l’istanza né tantomeno all’udienza di contraddittorio alla quale ha peraltro rinunciato a presenziare, il titolo sul quale si fonda la procedura esecutiva e che dovrebbe consistere nella sentenza di divorzio in cui è fissato il contributo alimentare dovuto dal marito.
La semplice indicazione contenuta nel PE che trattasi degli alimenti relativi ai mesi da novembre 1994 a marzo 1995 non supplisce all’esigenza di produrre la documentazione atta a comprovare la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione.
Spetta infatti alla parte che postula il rigetto definitivo dell’ opposizione presentare al giudice un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF. Solo dopo averne accertato l’esecutività il giudice può procedere nel suo esame verificando la fondatezza o meno delle eccezioni sollevate dall’escusso.
Ora, ritenuto che come detto l’istante non ha prodotto né con l’istanza né all’udienza indetta per il contraddittorio (art. 387 cpv. 2 CPC) la sentenza dalla quale deduce il credito posto in esecuzione, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la domanda di rigetto dell’opposizione già perché carente del necessario titolo.
Di conseguenza le censure ricorsuali, e meglio quella relativa all’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice in merito all’accertamento del pagamento dell’importo posto in esecuzione, non ha motivo di essere verificata.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria non può essere accolta non già in considerazione del solo esito del gravame, ma del fatto che lo stesso doveva apparire a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 1° giugno 1995 __________ è respinto.
L’istanza d’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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