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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.108
Data decisione, Autorità: 25.03.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00108
Lugano 25 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da
rappr. da __________
Contro
la sentenza 11 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa inappellabile promossa con istanza 13 marzo 1992 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’800.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 marzo 1992 __________ ha convenuto in giudizio la società __________ con la quale - il 26 luglio 1990 - contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest’ultima a __________, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a dipendenza dell’allagamento dell’ autorimessa sotterranea e conseguente danneggiamento del suo veicolo;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria non ammettendo nessuna responsabilità per il danno lamentato da controparte di cui contesta pure l’ammontare;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante comprovato la consistenza del danno e non essendo neppure dati i presupposti di cui all’art. 58 CO;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 giugno 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento a motivo della mancata preventiva procedura dinnanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura ricorsuale merita di essere accolta trattandosi di un rapporto di locazione di locali di abitazione che sottostà al nuovo diritto della locazione, in vigore dal 1. luglio 1990;
che la giurisprudenza relativa agli art. 274 segg. CO ha oramai accertato l’obbligatorietà della procedura avanti all’ufficio di conciliazione per ogni controversia in materia di locazione, ivi compresi i casi per i quali detta competenza non è espressa-mente prevista alla legge (DTF 118 II 307; II CCA 29 settembre 1993 in re P.I. AG/M; 17 maggio 1994 in re P./M. e llcc);
che l’obbligo della procedura di conciliazione riguarda perciò anche i casi di azioni volte al risarcimento di danni derivanti da un presunto difetto della cosa locata, trattandosi di una “contestazione riguardante contratti di locazione di locali di abitazione e commerciali” ai sensi della sentenza DTF 118 II 387;
che detta accertata omissione concerne il presupposto processuale dell’ammissibilità dell’istanza al giudice (art. 97 cifra 5 CPC);
che la nullità dell’istanza che ne consegue (art. 142 lett. a CPC) comporta la nullità di tutti gli atti successivi da essa dipendenti (art. 144 cpv. 1 CPC), tra cui necessariamente quella del giudizio qui impugnato;
che trattandosi di un presupposto processuale che il giudice deve verificare d’ufficio, non può essere considerata abusiva l’eccezione del ricorrente, parte che a suo tempo non aveva sottoposto la sua pretesa risarcitoria all’Ufficio di conciliazione;
che il fatto che la parte convenuta non abbia eccepito tale carenza, che il pretore non l’abbia avvertita e che la procedura abbia avuto luogo nella sua interezza sino alla decisione di merito del primo giudice per poi essere sollevata dall’istante solo in questa sede, giustifica di esentare le parti dal pagamento di tasse e spese per entrambe le sedi mentre non giustifica l’assegnazione di ripetibili di questa sede all’istante avendo egli stesso provocato il giudizio viziato omettendo di adire l’Ufficio di conciliazione;
Per i quali motivi,
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza 13 marzo 1992 è irricevibile.
Non si prelevano tasse o spese di giustizia, compensate le
ripetibili.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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