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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.216
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione agli atti
Incarto n.
60.2010.216
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4.6/2.7.2010
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, a fini scientifici,
l’accesso a dei reperti autoptici;
premesso che la richiesta è stata
presentata al Ministero pubblico che in data 2.7.2010 l’ha trasmessa a questa
Camera per evasione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In vista dell’esame per l’ottenimento del titolo di
tossicologo forense, l’istante chiede di poter avere accesso a dei rapporti autoptici
alla redazione dei quali ha collaborato presso il Centro universitario romando.
2.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
3.Questa Camera ha già ammesso che un interesse scientifico
possa assurgere a interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In
questo dato, è certamente dato l’interesse dell’istante, ad ottenere copia del
reperti autoptici. A tutela delle persone coinvolte, dai rapporti saranno tolti
i nomi delle persone decedute e lasciate solo le iniziali.
4.L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
5.Dato lo scopo della richiesta, si prescinde dalle
tasse di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tasse di giustizia e spese.
-
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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