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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2010.220
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n.
60.2010.220
Lugano
30 luglio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/9.7.2010
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’esame degli atti
di un recluta;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 18/21.7.2010 di PI
2;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto tre
procedimenti penali: inc. MP __________ per guida in stato di inattitudine,
inc. MP __________ per lesioni semplici e inc. MP __________ per aggressione.
2.Con la presente istanza, il Dipartimento chiede di
poter esaminare gli atti in relazione all’adempimento da parte di PI 2 dell’obbligo
della scuola reclute. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la
richiesta, mentre che l’interessato non vi si è opposto.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, e con riferimento alle basi legali
indicate nella richiesta, è dato un interesse giuridico legittimo a favore del
Dipartimento istante.
5.L’istanza è accolta. Un rappresentante del
Dipartimento istante potrà esaminare gli atti direttamente presso il Ministero
pubblico, previo contatto telefonico o scritto per concordare la data.
6.Considerato il carattere pubblico dell’istante ed i
motivi della richiesta, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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