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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.105
Data decisione, Autorità: 06.06.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00105
Lugano 6 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 presentato da
__________ e __________
Contro
la sentenza 8 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 12 marzo 1992 nei confronti di
con la quale si chiedeva in via principale la condanna del convenuto ad allontanare dal mappale no. __________ RFD __________ di proprietà degli istanti il manufatto sporgente dal mappale no. __________di proprietà del convenuto, e in via subordinata l’attribuzione al convenuto della superficie di mq.... ...della part. no. __________RFD __________ previo versamento di un indennizzo agli istanti; domanda quest’ultima accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 8 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la domanda formulata da __________ e __________ nella loro istanza 12 marzo 1992 con la quale avevano chiesto che la superficie della loro proprietà occupata dalla costruzione dell’autorimessa di __________, proprietario del fondo confinante, venisse loro assegnata in proprietà previo ottenimento di un indennizzo che il primo giudice ha quantificato in fr. 1’000.- ;
che con atto ricorsuale 30 maggio 1995 __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendo l’annullamento del punto 3 del dispositivo circa la ripartizione delle spese;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria è di 20 giorni;
che il termine inizia a decorrere dal giorno seguente quello del ricevimento della decisione che si intende contestare (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, spedita con invio raccomandato l’8 maggio 1995, è stata ritirata dai ricorrenti il 9 maggio 1995 come da loro stesso ammesso;
che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 30 maggio 1995) il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto, donde la tardività del gravame;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Le spese del presente giudizio, per complessivi, fr. 100.-, vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione dl Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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