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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.66
Data decisione, Autorità: 17.01.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00066
Lugano 17 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 maggio 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 9 aprile 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 gennaio 1995 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’780.80 oltre accessori - pretesa
ridotta a fr. 4‘732.- nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto il quantum della stessa siccome comprensivo di interessi e spese non giustificati e poiché non corrispondente al saldo sulle fatture emesse dall’istante per la liquidazione delle quali sostiene di aver versato acconti per complessivi fr. 7’680.- ragione per la quale, ritenuto lo sconto di fr. 407.- concesso dall’istante sulla fattura 30 giugno 1991 (di fr. 5’407.-) rimarrebbe tutt’al più uno scoperto a suo carico di fr. 4’552.-. Nel merito contesta in ogni caso di dovere quest’importo siccome eccessivo e non comprovato, non risultando dalle fatturazioni avversarie il quantitativo delle ore di lavoro impiegate e il numero di pezzi sostituiti.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante sufficientemente definito l’entità del suo credito, e non avendolo per di più neppure comprovato in relazione all’entità dei lavori eseguiti e alla congruità delle ore e dei pezzi fatturati.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non ritenendo sufficientemente comprovato il suo credito, credito che risulta dalla documentazione agli atti e dalle ammissioni del convenuto medesimo che si è esplicitamente riconosciuto debitore nei suoi confronti (cfr. doc. B), versando acconti sulle fatture qui in discussione, e ciò anche dopo l’inoltro della causa.
Con osservazioni 24 maggio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Per quanto attiene alla quantificazione della pretesa di parte istante, l’importo iniziale di fr. 7’780.80, è stato ridotto in sede di discussione a fr. 4’732.-. Come giustamente rilevato dal primo giudice, il dettaglio e la composizione di quest’importo non è stato fornito in modo chiaro dall’istante. Infatti, mentre con scritto 18 gennaio 1995 (in doc. B) egli rivendica un saldo di fr. 5’639.- (esclusi gli interessi di mora) sulle fatture emesse a carico del convenuto per un totale di fr. 12’639.- (fatture 30.06.’91, 2.10.’91, 9.11.’91 e 27.09.’92) - conteggiando gli acconti ricevuti per complessivi fr. 7’000.- - in sede di contraddittorio riduce la sua pretesa a fr. 4’732.- tenendo conto di uno sconto di fr. 407.- concesso al convenuto sulla fattura 30 giugno 1991 (doc. E) e di ulteriori acconti per complessivi fr. 500.-. A proposito di questi acconti, che dalla documentazione prodotta dal convenuto (doc. da 5 a 11) ammonterebbero a fr. 680.-, non è dato di sapere il motivo per il quale l’istante ne conteggi solo fr. 500.-, contestato essendo unicamente il versamento di fr. 80.- (doc. 5) poiché riferito ad altre fatture non oggetto della presente controversia.
A ulteriore comprova dell’imprecisione dell’istante nella definizione del suo credito residuo, basti pensare che in questa sede egli riduce nuovamente la sua pretesa a fr. 4’552.- (punto 5.1 del ricorso), tenendo cioè conto di acconti per complessivi fr. 7’680.- e non più per fr. 7500.-.
Comunque sia, a prescindere dal calcolo esatto del credito, il giudizio pretorile non sarebbe in ogni caso arbitrario nelle sue conclusioni non avendo l’istante fatto fronte all’onere della prova che gli incombeva in virtù dell’art. 8 CC. Di fronte alle chiare contestazioni del convenuto circa gli importi fatturati, con particolare riferimento al dettaglio e al quantitativo delle ore di lavoro prestate e dei pezzi sostituiti, l’istante non ha fornito nessuna prova a sostegno della veridicità e correttezza delle sue fatture. Non trattandosi di contestazioni riferite alla qualità del lavoro svolto - per le quali sarebbe stata necessaria una tempestiva notifica dei difetti ai sensi dell’art. 367 CO - spettava infatti all’istante provare l’esistenza e la consistenza del suo credito (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 7 ad art. 183 CPC), prova che egli avrebbe potuto facilmente fornire ad esempio mediante produzione delle cartelle di lavoro o mediante audizione di chi si è occupato delle riparazioni oggetto delle fatture controverse.
Di nessun conforto alla tesi di parte istante è il fatto che il convenuto abbia versato acconti e si sia dichiarato disposto a continuare a farlo. Dal pagamento di questi acconti non può infatti essere dedotto l’integrale e incondizionato riconoscimento della sua pretesa. Trattasi semmai di un indizio che l’istante avrebbe dovuto in ogni caso sostanziare mediante prova del contenuto e della correttezza delle sue fatturazioni.
Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla pretesa arbitraria valutazione delle prove, deve essere pertanto respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 6 maggio 1996 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 300.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio nella sede ricorsuale dell'avv. __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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