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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.104
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00104
Lugano 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 16 maggio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che il contributo alimentare da lui riconosciuto per il mantenimento della figlia era da intendersi sino al raggiungimento della maggiore età di quest’ultima, ossia sino al 5 agosto 1994.
fr. 300.-, il primo giudice ha invece respinto l’istanza non sussistendo alcun titolo di rigetto dell’opposizione.
Il ricorrente rimprovera al giudice di aver erroneamente dedotto dall’accordo giudiziale sottoscritto dalle parti (doc. B) l’esistenza di un titolo esecutivo che legittimasse l’istante a procedere all’ incasso dell’importo posto in esecuzione.
Con osservazioni 19 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Preliminarmente, la documentazione allegata alle osservazioni 19 giugno 1995 deve essere estromessa dall’incarto in applica-zione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Per l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricongnizioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione.
Nella concreta fattispecie, ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto l’accordo
sottoscritto dai genitori il 18 novembre 1993 nell’ambito della procedura di divorzio tra di loro pendente dinnanzi al Pretore di Mendrisio-Sud e formalizzato nel verbale d’udienza del 18 novembre 1993 (doc. B). Dalla clausola no. 4 di questo accordo si evince l’impegno assunto dal convenuto di versare un contributo alimentare di fr. 1’650.- mensili per il mantenimento della figlia qui istante.
Simile accordo può formalmente costituire titolo di rigetto definitivo dell’ opposizione (JdT 1968 II 117) ossia, nel caso concreto, in favore dell’istante, nel frattempo divenuta maggio-renne.
L’interpretazione della volontà delle parti fornita dal segretario assessore nel senso che il padre si sarebbe assunto l’obbligo di provvedere al mantenimento della figlia oltre il compimento del ventesimo anno, non è arbitraria.
Infatti, sottoscrivendo la clausola no. 4 dell’accordo 18 novembre 1993 il convenuto si è impegnato a versare alla figlia __________ un contributo alimentare di fr. 1’650.- a far tempo dal 1° settembre 1994 (cfr. clausola no. 3), ossia dopo il raggiungimento della maggiore età, evento che si sarebbe verificato il 5 agosto 1994. Se l’obbligo di mantenimento del padre nei confronti della figlia era da intendersi solo sino alla maggiore età di quest’ ultima e non oltre, non vi sarebbe stata oggettiva necessità della clausola no. 4 che rappresenta una deroga al principio generale di cui all’art. 277 cpv. 1 CC, tacita ma indiscutibile.
Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale l’impegno di pagamento del convenuto era subordinato ad una condizione che l’istante non ha provato essersi realizzata, ossia la frequentazione di un istituto scolastico, questa non merita di essere approfondita poichè proposta per la prima volta in questa sede.
Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dall’ insorgente, deve essere confermata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Mendrisio-Sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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