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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.62
Data decisione, Autorità: 20.12.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00062
Lugano 20 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato da
contro
la sentenza 11 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1996 nei confronti del
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.300.- oltre accessori nonchè il rigetto
dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Blenio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati i fatti
considerato
in fatto e in diritto:
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che il Comune ticinese gode della capacità di essere parte in un processo avendo personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. l LOC riserva all’assemblea comunale - rispettivamente al consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle procedure provvisionali, delle cause possessorie e di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);
che la controversia in esame, basata su una pretesa di risarcimento danni per occupazione abusiva del fondo dell’istante nell’ambito delle operazioni di raccolta di rifiuti ingombranti, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della LOC;
che in concreto, manca dagli atti del processo la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il Comune a stare in lite;
che quindi, tutti gli atti successivi all’inoltro dell’istanza compresa la sentenza qui impugnata, sono nulli in quanto compiuti o indirizzati ad una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);
che gli atti vanno così ritornati al giudice di pace (CCC 8 novembre 1994 in re Z./Comune di Bellinzona) affinchè abbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti validi sino ad ora compiuti (istanza e citazione al contraddittorio);
Per i quali motivi,
visti per le spese gli art. 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
§ Gli atti sono ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui
ai considerandi.
Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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