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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.240
Data decisione, Autorità: 17.11.2009, PRPEN
Titolo: Esercizio illecito della prostituzione, soggiorno illegale e attività lucrativa abusiva, attività lucrativa senza autorizzazione e soggioro illegalmente in Svizzera senza il previsto permesso della d polizia degli stranieri
Incarto n. 10.2009.240 DA 1458/2009
Bellinzona 17 novembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1,)
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per avere,
nel periodo dal __________2006 per tre mesi, a __________ presso il __________
nel periodo dal __________2006 per circa 2 mesi, a __________, presso __________
nel periodo dal __________2006 per 2 mesi, a __________ presso il Motel __________
nel periodo dal __________2007 per 1 mese, a __________, presso Motel __________ __________
nel periodo dal __________2007 per 1 settimana, a __________, presso l’affittacamere __________
nel periodo dal __________2007 per tre mesi, a __________, presso il Motel __________
nel periodo dal __________2008 per 3 tre settimane, a __________, presso il Motel __________
nel periodo dal __________2008 per 2 mesi, a __________ presso __________
nel periodo __________2008 per 1 mese, a __________, al Motel __________
nel periodo __________2008 sino al 2009, a __________ all’
infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
per avere,
nel periodo dal __________2005 per circa 5 mesi, a __________ presso il __________
nel periodo dal __________2006 per tre mesi, a __________ presso il __________
nel periodo dal __________2006 per circa 2 mesi, a , presso l’
nel periodo dal __________2006 per 2 mesi, a __________ presso il __________
nel periodo dal __________2007 per 1 mese, a __________, presso Motel __________
nel periodo dal __________2007 per 1 settimana, a __________, presso l’affittacamere __________
nel periodo dal __________2007 per tre mesi, a __________, presso il Motel __________
soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
per avere,
nel periodo dal __________2006 per tre mesi, a __________ presso il __________
nel periodo dal __________2006 per circa 2 mesi, a , presso l’
nel periodo dal __________2006 per 2 mesi, a __________ presso il Motel __________
nel periodo dal __________2007 per 1 mese, a __________, presso Motel __________
nel periodo dal __________2007 per 1 settimana, a __________, presso l’affittacamere __________
nel periodo dal __________2007 per tre mesi, a __________, presso il Motel __________
svolto attività lucrativa abusiva poiché priva del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
per avere,
nel periodo dal __________2008 per 3 tre settimane, a __________, presso il Motel __________
nel periodo dal 2008 per 2 mesi, a __________ presso l’
nel periodo __________2008 per 1 mese, a __________, al Motel __________
nel periodo __________2009 sino al 2009, a __________ all’
infranto soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché priva del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
per avere,
nel periodo dal __________2008 per 3 tre settimane, a __________, presso il Motel __________ __________
nel periodo dal 2008 per 2 mesi, a __________ presso l’
nel periodo __________.2008 per 1 mese, a __________, al Motel __________
nel periodo __________2009 sino al 2009, a __________ all’
infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, svolto attività lucrativa abusiva poiché sprovvista del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 199 CP, 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS, 115 cpv. 1 b, 115 cpv. 1 c LStr;
richiamati gli artt. 42 cpv. 1, 42 cpv. 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 25 marzo 2009 n. 1458/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (trentaquattro).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 aprile 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 17 novembre 2009, al quale è presente il difensore senza l'accusata, la quale regolarmente citata a mezzo raccomandata dell’8 ottobre 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
data la parola al difensore, il quale il proscioglimento dell’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. esercizio illecito della prostituzione
1.2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.3. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.4. infrazione alla LF sugli stranieri come soggiorno illegale
1.5. contravvenzione alla LF sugli stranieri come attività lucrativa senza autorizzazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 199 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 115 cpv. 1 lett. b e lett. c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1 autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione, infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, infrazione alla LF sugli stranieri come soggiorno illegale e infrazione alla LF sugli stranieri come attività lucrativa senza autorizzazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1458/2009 del 25 marzo 2009.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 34 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione di permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 1’400.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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