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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.102
Data decisione, Autorità: 02.06.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00102
Lugano 2 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 presentato da
contro
la sentenza 26 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza da
con la quale si chiedeva il pagamento dei fr. 5’913.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 agosto 1992 __________, titolare dell’ omonimo __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’913.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 21 ottobre 1991 (doc. L) per la fornitura e la messa a dimora di diverse piante verdi presso la casa di abitazione di quest’ultimo;
che in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando sia la qualità delle piante fornitegli che l’esecuzione del lavoro di messa a dimora ad opera della ditta __________, a comprova di ciò ha proposto l’allestimento di una perizia e l’assunzione di alcuni testi;
che con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver respinto con ordinanza 11 aprile 1995 le prove offerte dal convenuto in quanto irrilevanti ai fini del giudizio e defatigatorie, ha accolto l’istanza ritenendo comprovato il credito fatto valere dall’istante mentre ha ritenuto pretestuose e infondate le contestazioni sollevate dal convenuto per la prima volta in sede di contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’ art. 327 CPC; il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice gli avrebbe negato la possibilità di difendersi respingendo le prove offerte; nel merito rimprovera al pretore di aver erroneamente valutato gli atti di causa, ossia di aver giudicato la lite ancorchè non esista nessuno scritto che comprovi l’accettazione da parte sua dell’importo preteso dall’istante;
che preliminarmente, per quanto concerne la documentazione prodotta per la prima volta con l’atto ricorsuale, questa deve essere estromessa dall’incarto in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove od eccezioni;
che per quanto attiene alla ventilata violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente per il fatto che il primo giudice ha respinto le prove da lui offerte in sede di contraddittorio, occorre rilevare che condizione essenziale per l’ammissibilità di una prova è che i fatti da provare siano pertinenti e concludenti, ossia influenti per la decisione di merito (art. 184 cpv. 1 CPC; Rep 1963 p. 255; II CCA 8 marzo 1995 in re B./B.A; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 184 n. 4 );
che la decisione del giudice circa l’ammissibilità di una prova deve basarsi su una valutazione anticipata della concludenza della stessa, di modo che il rifiuto di ammettere una prova, avuto riguardo al diritto di esprimersi e di essere sentiti delle parti (CCC 7 marzo 1988 in re Z./A.), verrà pronunciato solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante (II CCA 8 marzo 1995 in re B./B.A e riferimenti ivi contenuti);
che il negozio giuridico concluso tra le parti, con il quale è stata concordata la fornitura di merce predefinita e la relativa posa,
viene definito quale “Kauf mit Montagepflicht” che sottostà alle norme sulla compravendita in considerazione della natura secondaria della prestazione di posa rispetto a quella di fornitura della merce (II CCA 29 luglio 1993 in re E.SA/A. e riferimenti ivi menzionati);
che quindi per opporsi al pagamento della fattura dell’istante il convenuto avrebbe dovuto provare che la merce fornita era diversa da quella acquistata oppure presentava difetti e che questi erano stati tempestivamente notificati alla controparte (art. 201 CO);
che la prova della qualità, trattandosi della fornitura e messa a dimora di piante, avrebbe potuto essere apportata unicamente mediante l’allestimento di una prova a futura memoria a opera ultimata e non sicuramente come preteso dal ricorrente con una perizia richiesta dopo quasi tre anni dalla fornitura delle piante;
che neppure i testi proposti dal ricorrente, che a suo dire avrebbero dovuto attestare la tempestiva contestazione della fattura, sarebbero serviti a comprovare l’esistenza di difetti; la contestazione della fattura come tale non è infatti atta ad inficiare la pretesa avversaria;
che proprio in considerazione dell’irrilevanza delle prove offerte dal ricorrente, il rifiuto della loro assunzione ad opera del pretore non può essere censurato;
che la censura ricorsuale secondo la quale controparte non avrebbe fornito la prova della propria pretesa allegando uno scritto di conferma degli accordi intervenuti, con particolare riferimento all’ammontare della sua pretesa, è destituita di fondamento ritenuto che il perfezionamento di un negozio giuridico quale quello che ci occupa non sottostà ad alcuna forma e può quindi desumersi, come in concreto, da un insieme di atti e circostanze;
che le prove documentali su cui si è fondato il giudizio pretorile costituiscono almeno validi indizi sull’esistenza del credito litigioso, in particolare lo scritto raccomandato 15 luglio 1992 in cui l’istante - riferendosi a un colloquio telefonico con __________ gli propone una ulteriore proroga per il pagamento (scritto rimasto incontestato da parte del convenuto);
che già questo toglie consistenza alla implicita censura d’arbitrio formulata dal ricorrente;
che abbondanzialmente va rilevato che il riferimento alla precedente procedura che ha visto opposte le parti è del tutto fuori luogo trattandosi in quel caso di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione che sottostà a principi ed esigenze procedurali ben diversi dalla procedura ordinaria che ci occupa;
che alla luce di quanto sopra esposto deve essere confermato l’operato del primo giudice non essendo ravvisabile nel medesimo alcun titolo di cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 400.-
sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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