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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.241
Data decisione, Autorità: 12.10.2009, PRPEN
Titolo: Appropriarsi, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete
Incarto n. 10.2009.241/GIS DA 1359/2009
Bellinzona 12 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di appropriazione semplice,
per essersi appropriato, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240 Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________ dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;
fatti avvenuti a __________ il __________ 2008;
reato previsto dall'art. 137 cifra 1 e 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1359/2009 di data 30 marzo 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 settembre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 ottobre 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali giusta l’art. 277 CPP;
data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
appropriazione semplice,
per essersi appropriato, a __________ il __________ 2008
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240 Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________ dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;
In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 137 cifra 1 e 2 CPS; 9 e segg, 273 e segg. CPP,39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
appropriazione semplice,
per essersi appropriato, a __________ il __________ 2008;
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240 Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________ dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1’500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
./. fr. 2'000.00 cauzione
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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