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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.60
Data decisione, Autorità: 28.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00060
Lugano 28 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 12 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Rovana nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 febbraio 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 febbraio 1996 __________ ha convenuto in causa __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 900.- quale corrispettivo del prezzo di un trapano elettrico Bosch venduto a quest’ultimo il 23 novembre 1995 (doc. A);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentito per aver emanato la sentenza qui dedotta in cassazione senza prima evadere la sua domanda di rinvio dell’udienza, ciò che gli ha impedito di far valere le proprie ragioni e contestazioni;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che nella fattispecie il primo giudice, nonostante la tempestiva ed esplicita richiesta di rinvio dell’udienza contenuta nello scritto 19 febbraio 1996 del convenuto, anzichè deciderla, ha prolato il giudizio qui dedotto in cassazione;
che così facendo egli ha chiaramente violato l’art. 136 cpv . 3 CPC che impone al giudice di decidere la domanda di rinvio con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 ad art. 136);
che a prescindere dall’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il rinvio dell’udienza, il primo giudice era tenuto a pronunciarsi sulla medesima poichè dal suo silenzio il convenuto poteva in buona fede dedurre che la prevista udienza di contraddittorio non avrebbe avuto luogo (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 136);
che, a dipendenza di questa considerazione, a nulla serve che il giudice di pace abbia poi giustificato il mancato rinvio nei considerandi della sentenza qui impugnata;
che quindi, il fatto per il primo giudice di aver lasciato insoluta la domanda di rinvio dell’udienza sino ad emanazione della sentenza, costituisce non solo violazione dell’art. 136 CPC, quindi motivo di cassazione ai sensi dell’art. 327 lett. g CPC, ma altresì violazione del diritto di essere sentito del convenuto (art. 4 Cost.);
che tale carenza procedurale comporta addirittura la nullità dell’atto (sentenza) emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);
che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art. 332 cpv. 2 CPC);
che da ultimo va rilevato l’obbligo per il giudice di sempre allestire un verbale del contraddittorio sottoscritto dalle parti, ritenuto che questa esigenza procedurale (art. 298 cpv. 1 CPC) è la sola in grado di attestare l'avvenuto atto processuale, del quale -nel caso concreto- si ha notizia soltanto dalle premesse alla decisione: ciò che evidentemente non basta ai fini della sentenza con riferimento all'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC;
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, mentre il pagamento di ripetibili al ricorrente viene posto a carico dello Stato del Cantone Ticino in considerazione delle carenze procedurali descritte;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 12 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Rovana è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Rovana
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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