AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.101
Data decisione, Autorità: 10.04.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00101
Lugano 10 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 9 maggio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 20 marzo 1995 nei confronti di
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto la conferma della disdetta del contratto di locazione notificata alla convenuta il 3 novembre 1993, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il contratto di locazione dell’autorimessa è stato disdetto dalla locataria il 3 novembre 1994 per il 30 maggio 1995 (doc. D).
Contro questa disdetta la conduttrice è insorta dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione chiedendone l’annullamento sulla base dell’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, opponendo cioè il periodo triennale di protezione a dipendenza dell’accordo giudiziario concluso dalle parti il 29 aprile 1993 nell’ambito della procedura di contestazione
dell’aumento della pigione (doc. P). La disdetta è stata annullata dall’Ufficio di conciliazione con decisione 23 febbraio 1995 (doc. A).
Con istanza 20 marzo 1995 la __________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo la conferma della disdetta 3 novembre 1994; l’istante ha contestato l’applicabilità delle norme di cui agli art. 271 segg. CO non trattandosi di un locale di abitazione o commerciale e non essendovi alcun nesso tra la locazione dell’appartamento e quella dell’autorimessa. Essa ha fatto valere da ultimo il fabbisogno personale del proprietario dell’autorimessa.
La convenuta si è opposta all’istanza ribadendo la sua tesi secondo la quale il contratto di locazione dell’autorimessa deve beneficiare della protezione dagli effetti di una disdetta nel periodo triennale di cui all’art. 271 CO, poichè abbinato alla locazione dell’appartamento.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata una connessione tra il contratto di locazione dell’appartamento e quello dell’ autorimessa (art. 253a cpv. 1 CO) - e quindi l’applicabilità dell’ art. 271a cpv. 1 lett. e CO - ha respinto l’istanza confermando la nullità della disdetta 3 novembre 1994 poiché notificata nel termine di protezione di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO.
Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all’applicabilità alla concreta fattispecie dell’art. 271a CO, disposto a suo dire inapplicabile non essendovi connessione tra la locazione dell’ appartamento e quella dell’autorimessa, e non essendovi identità tra le parti al contratto di locazione dell’appartamento e a quello dell’autorimessa.
Con osservazioni 14 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
che permette la contestazione della disdetta data dal locatore nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o di una procedura giudiziaria in relazione con la locazione a dipendenza dell’esito della controversia, e meglio come ai numeri 1-4 della stessa norma.
L’art. 253a cpv. 1 CO prevede che le disposizioni relative alla locazione di locali d’abitazione o commerciali si applicano anche alle cose concesse in uso con questi locali.
Nella concreta fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale il contratto di locazione dell’autorimessa costituisce un accessorio della locazione dell’appartamento e beneficia quindi delle norme di protezione in discussione, non appare scorretta.
Infatti, secondo l’art. 1 OLAL (Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione e commerciali), sono cose locate concesse in uso al conduttore dal locatore con i locali d’abitazione, segnatamente le autorimesse.
Mentre non è rilevante che per la locazione di questi locali accessori sia stato stipulato un contratto separato e se del caso se questo sia stato concluso contemporaneamente a quello dell’abitazione (SJ 1979 p. 570, no. 14), è pero necessario che esista una connessione oggettiva sufficiente con la locazione principale. Simile connessione è data se i due oggetti sono stati locati dallo stesso locatore a un identico conduttore e se l’uso del locale accessorio è in relazione con la cosa principale (SVIT Kommentar, N. 11 ad art. 266b-266f e N. 16 ad art 253a-253b; Zihlmann, Das Mietrecht, 2.Auflage, 1995, p. 33
Per quanto attiene alla problematica relativa all’identità delle parti contraenti, contestata dalla ricorrente, la dottrina è divisa sul fatto di sapere se il proprietario della cosa principale e quello dell’accessorio debbano essere identici (in tal senso Barbey in Commentarire du droit du bail, 1991, Chapitre III, N. 199, p. 76, secondo il quale non è sufficiente che due diversi proprietari siano rappresentati dallo stesso amministratore) oppure se sia
sufficiente l’identità delle parti nel rapporto contrattuale (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, N 41 p. 59).
Il fatto per il primo giudice di aver fatta propria quest’ultima tesi non può essere censurato, ritenuto che gli estremi del rimedio di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una violazione del diritto materiale o formale, mentre non è arbitraria una decisione che si conforma a una tesi dottrinale piuttosto che a un’altra, ancorché più favorevole alla ricorrente.
In merito all’allegazione ricorsuale secondo la quale la condut-trice era a conoscenza della diversa identità tra il proprietario dell’appartamento e quello dell’autorimessa, a prescindere dalla rilevanza giuridica di tale allegazione, va rilevato che questa conoscenza è stata contestata dalla convenuta e non comprovata dall’istante. Il semplice fatto che l’autorimessa inizialmente messa a disposizione della convenuta fosse la no. 81 K e in seguito la 81 L, non significa nulla, in particolare non costituisce una circostanza tale da inficiare le emergenze documentali dalle quali si evince che su entrambi i contratti di locazione, quello dell’appartamento e quello dell’autorimessa, nella definizione del locatore (proprietario) figura la “__________ - per conto terzi”; __________ che, sul formulario ufficiale con cui notifica la disdetta alla convenuta, indica di agire “per mandato fiduciario” (doc. D).
Giusta l’art. 271a cpv. 3 CO non vi è infatti motivo legale di contestare la disdetta, ancorché notificata nei tre anni seguenti la fine di un procedimento giudiziario che ha visto quale parte soccombente il locatore, tra altri motivi, se questi fa valere il fabbisogno personale urgente (lett. a). L’onere della prova circa il realizzarsi di questa circostanza incombe al locatore che se ne prevale.
Sennonchè, va osservato che effettivamente - come ha rilevato il primo giudice - l’istante non ha sostanziato tale presupposto; ne consegue che nulla osta, nel concreto, all’applicazione dell’art. 271a cpv. 1 lett. e CO. Non v’è pertanto nessuna applicazione manifestamente errata del diritto sostanziale che giustifichi il rimedio della cassazione. Non sono per contro messi in discussione i presupposti d’applicazione dell’art. 271a cpv. 1 lett. e) CO.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 22 maggio 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 300.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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