AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2007.45
Data decisione, Autorità: 02.08.2010, ICCA
Titolo: Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per i figli
Incarto n. 11.2007.45
Lugano, 2 agosto 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Ermotti ed Epiney-Colombo
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.76 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 26 aprile 2005 da
AP 1 (patrocinata dall' RA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato da RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 26 marzo 2007 da AP 1 contro la sentenza emanata il 14 marzo 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1965) si sono sposati a __________ il 23 aprile 1992. A quel momento avevano già una figlia, I__________, nata il 3 agosto 1990. L'11 settembre 1992 è nato M__________. Il marito è titolare della ditta __________ a __________. La moglie ha assunto un'attività lucrativa al 40% nel febbraio del 2002 in una casa per anziani fino al giugno del 2003, poi è passata fino al giugno del 2004 alle dipendenze di una ditta che presta assistenza sanitaria privata. Dopo di allora non ha più lavorato. I coniugi vivono separati dal marzo del 2005, quando AP 1 si è trasferita con i figli in un appartamento di __________.
B. Il 26 aprile 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 4264.20 mensili e uno per i figli di fr. 2117.90 ciascuno dal 1° marzo 2005, proponendo di attribuire l'abitazione coniugale al marito. Identiche domande essa ha formulato già in via cautelare, limitando nondimeno a fr. 7500.– mensili complessivi dall'aprile del 2005 i contributi alimentari per sé e i figli. All'udienza dell'11 maggio 2005, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, il marito ha aderito alla richiesta di vita separata, all'assegnazione dell'alloggio coniugale a sé medesimo e all'affidamento dei figli alla madre, ma ha postulato la separazione dei beni dal 1° marzo 2005, ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie e ha offerto un contributo alimentare limitato a fr. 1500.– mensili per ogni figlio dal 1° maggio 2005 (ridotto a fr. 1352.– mensili nel caso in cui i figli avessero lasciato il __________). Entrambe le parti hanno offerto prove.
C. Con decreto cautelare emesso il 7 giugno 2005 “nelle more
istruttorie” il Pretore ha condannato AO 1 a versare dal 1° aprile 2005 un contributo mensile di fr. 3450.– per la moglie e uno di fr. 1500.– mensili per ogni figlio. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. AP 1 ha rinunciato anche a conclusioni scritte, limitandosi con una lettera del 5 febbraio 2007 a confermarsi nell'istanza. Nel suo memoriale conclusivo del 25 gennaio 2007 AO 1 ha offerto un contributo mensile per la moglie di fr. 2250.– fino al 30 settembre 2008 e uno per i figli di fr. 1350.– ciascuno (assegni familiari compresi), ribadendo le altre richieste. Il 1° marzo 2007 il Pretore ha sentito i figli. A una nuova discussione finale le parti hanno rinunciato.
D. Statuendo il 14 marzo 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre, regolando il diritto di visita paterno, ha condannato AO 1 a versare un contributo mensile per la moglie di fr. 2850.– dal 1° aprile 2005 al 30 giugno 2006, di fr. 3000.– dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2007, di fr. 2300.– dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e di fr. 1400.– dopo di allora, un contributo alimentare per I__________ di fr. 1900.– mensili dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 e di fr. 1920.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 3 agosto 2008, come pure un contributo alimentare per M__________ di fr. 1425.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2005, di fr. 1735.– mensili dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e di fr. 1755.– dal 1° gennaio 2007 all'11 settembre 2010 (assegni familiari compresi). Egli ha pronunciato inoltre la separazione dei beni dal 1° marzo 2005. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 225.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 26 marzo 2007 nel quale chiede che il contributo alimentare per lei sia aumentato a fr. 4264.20 mensili dal 1° aprile 2005 e quello per M__________ a fr. 2065.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° settembre 2008 all'11 settembre 2010 (maggiore età). Con osservazioni del 26 aprile 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile entro 10 giorni; l'appellato può formulare osservazioni nello stesso termine (art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 15 marzo 2007; consegnato alla posta l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile. Tardive sono invece le osservazioni del convenuto, che si è visto notificare l'appello il 13 aprile 2007 e che ha consegnato il suo memoriale alla posta solo il 26 aprile successivo.
al 31 agosto 2007, in fr. 2300.– mensili dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e in fr. 1400.– mensili dopo di allora. Il contributo alimentare per M__________ è stato fissato, nell'ultima fascia d'età, in fr. 1755.– mensili (assegni familiari compresi).
l'istante indicava tale cifra. In presenza di figli minorenni egli doveva applicare il principio inquisitorio illimitato, nel cui ambito il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Ciò premesso, la questione è di sapere quali siano le entrate del convenuto a un esame di verosimiglianza.
Il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre, in modo da compensare eventuali fluttuazioni. Ci si può limitare al risultato dell'ultimo anno solo in caso di durevole flessione delle entrate (RtiD II-2004 pag. 617 consid. 3 con rinvii). Nella fattispecie il Pretore stesso ha appurato che il convenuto risultava avere guadagnato fr. 258 826.– nel 2001, fr. 397 021.50 nel 2002, fr. 137 312.– nel 2003, fr. 99 418.– nel 2004 e fr. 125 211.– nel 2005. Dagli atti si evincono altresì i redditi conseguiti nei quattro anni precedenti: fr. 127 845.– nel 1997, fr. 175 355.– nel 1998, fr. 160 630.– nel 1999 e fr. 127 050.– nel 2000 (incarti fiscali richiamati, dichiarazioni d'imposta 1999/2000, 2001/2002, 2003A, 2003B). A un giudizio di apparenza come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale non v'è motivo, nelle circostanze decritte, di scostarsi una media generale dei dati a disposizione, tanto più verosimile e suscettibile di neutralizzare oscillazioni contingenti quanto più lungo è l'arco di tempo su cui è calcolata. Alla luce di ciò le entrate del marito risultano di fr. 14 895.– mensili. In tale misura l'appello merita accoglimento.
a) Fiorista di professione, l'istante ha smesso l'attività qualche tempo dopo il matrimonio per dedicarsi alla cura dei figli e della casa. Nel febbraio del 2002 essa ha assunto un lavoro a tempo parziale (40%) come ausiliaria di cure in una casa per anziani di __________ (“__________”), guadagnando fr. 19 833.– complessivi fino al giugno del 2003 (doc. da 25
e 26). In seguito è passata alle dipendenze di una ditta che fornisce assistenza sanitaria privata (“__________” di __________, __________), guadagnando fr. 8911.65 complessivi dal luglio del 2003 al giugno del 2004 (doc. 28 e 29), quando ha cessato spontaneamente l'attività. I coniugi si sono poi separati nel marzo del 2005. V'è da domandarsi se in tali
esperienze professionali possa ravvisarsi un mutamento del ruolo assunto dalla moglie durante la vita in comune (RtiD II-2004 pag. 740 consid. 6c). Se così fosse, i principi che limitano l'obbligo si riprendere o di estendere un'attività lucrativa da parte di un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente durante la vita in comune (RtiD II-2004 pag. 739 consid. 6b con richiamo) – principi che l'appellante invoca – non troverebbero necessariamente applicazione.
b) Sia come sia, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – e il Pretore di ricordare (sentenza, pag. 9 a metà) – che qualora non ci si debba più attendere una riconciliazione delle parti, anche un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente durante la vita in comune deve accingersi a riacquistare, per quanto possibile, la propria indipendenza economica (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c, II-2004 pag. 740 consid. 6c con rinvio a DTF 128 III 67 consid. 4a). Nella fattispecie l'istante ha costituito domicilio proprio nel marzo del 2005 e a distanza di due anni, nel marzo del 2007, il Pretore le ha imposto di riprendere un'attività lucrativa al 40% dal settembre successivo, portandola a tempo pieno dal settembre del 2008, quando il figlio M__________ avrebbe compiuto 16 anni (analogamente: DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2 non pubblicati). Quale riconciliazione coniugale ci si potesse ancora attendere dopo un periodo di vita separata (due anni) che abilita finanche al divorzio l'istante non dice. Quali cause avrebbero impedito o limitato la progressiva ripresa di un'attività professionale da parte dell'istante nel settore della cura agli anziani non è dato a divedere. Quali fattori avrebbero precluso all'interessata un guadagno di fr. 1200.– mensili al 40% (la retribuzione conseguita mediamente nel 2003 presso la “__________”), rispettivamente di fr. 3000.– mensili a tempo pieno l'istante non spiega. Su questo punto l'appello si rivela privo di consistenza.
L'appellante chiede inoltre di ridurre il carico d'imposta che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo del convenuto (fr. 1000.– mensili stimati), definendo sufficienti fr. 500.– mensili. La tesi si esaurisce però in un'affermazione. Invano si cercherebbe di sapere perché la prognosi fiscale del Pretore sarebbe erronea, tanto meno a un giudizio di verosimiglianza e tanto meno ancora ove si tenga conto del fatto che il reddito del marito appare di fr. 14 895.– mensili, non solo di fr. 11 500.–. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
Infine l'appellante critica la spesa di fr. 1820.– mensili inclusa dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito per il pagamento di interessi ipotecari e ammortamento, sostenendo che riconoscere la quota di ammortamento (fr. 417.– mensili) significherebbe autorizzare un risparmio del convenuto, il Pretore avendo pronunciato la separazione dei beni sin dal marzo del 2005. La censura non è fondata. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'ammortamento di un'ipoteca è sì un ordinario rimborso di mutuo, ma che alla stregua di ogni altra estinzione di debito va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti, per lo meno ove il mutuo sia stato contratto prima della separazione o i coniugi siano solidalmente responsabili del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, ribadito in: SJ 132/ 2010 I 327 consid. 4.3.2). Poco importa il regime dei beni. Nella fattispecie non consta – né l'interessata pretende – che il mutuo ipotecario sia stato acceso solo dopo la separazione. È vero che l'ammortamento parrebbe essere stato pagato unicamente a decorrere dal 9 maggio 2005 (doc. 4), ma l'istante non ha reso verosimile che ciò si riconduca a una decisione unilaterale del convenuto. Ancora una volta l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
L'appellante allega altresì che il suo matrimonio è di lunga durata, di modo che determinante è il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (“senza dubbio di livello medio alto”). L'asserto è inconferente in una protezione dell'unione coniugale, nel cui quadro i contributi alimentari si definiscono non in base al livello di vita, bensì al criterio che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l’eccedenza a metà (metodo definito “abituale” dal Tribunale federale: DTF 134 III 146 consid. 4). Da esso questa Camera si scosta solo in due ipotesi: qualora sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservassero alcuni a scopi diversi (come per esempio al risparmio), e qualora sia reso verosimile che durante la vita in comune che i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4). L'appellante non prospetta nulla del genere.
L'interessata si duole che nel suo fabbisogno minimo il Pretore abbia inserito solo fr. 150.– mensili per le assicurazioni correnti (compresa quella dell'automobile) invece dei fr. 250.– da lei richiesti. In realtà l'istante non ha reso verosimile nemmeno l'ammontare di fr. 150.– mensili, che il Pretore ha stimato. A torto essa muove dunque rimostranze, tanto più ove si pensi che nel fabbisogno minimo del marito il primo giudice ha inserito solo fr. 58.– mensili per il premio dell'assicurazione dell'economia domestica, senza nulla riconoscere per spese d'automobile. Una volta di più l'appello manca perciò di fondamento.
a) Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a disciplinare lo statuto della prole solo “se i coniugi hanno figli minorenni” (art. 176 cpv. 3 CC). Trattandosi di fissare contributi alimentari, nondimeno, egli può estenderne la durata anche oltre la maggiore età dei figli se al momento del giudizio i figli non hanno ancora 18 anni (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC per analogia; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999 n. 51 ad art. 176 CC). In tal caso il contributo dopo la maggiore età va definito secondo i criteri dell'art. 277 cpv. 2 CC (Breitschmid in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 14 ad art. 133). La competenza del giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale decade, per converso, se il figlio diventa maggiorenne in pendenza di procedura (diversamente dal caso, sia pure eccezionale, in cui il figlio diventi maggiorenne durante la causa di divorzio dei genitori: DTF 129 III 55). In quest'ultima eventualità il giudice non può calcolare il fabbisogno del maggiorenne né, tanto meno, stabilire contributi alimentari per lui, a meno che i genitori siano d'accordo (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 5).
b) Nella fattispecie I__________ non era ancora maggiorenne al momento in cui il Pretore ha statuito. Di per sé il primo giudice avrebbe potuto quindi fissare contributi di mantenimento per lei, accertando le premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC, anche dopo i 18 anni (tanto più che AO 1 non limitava nel tempo il contributo alimentare, pur di soli fr. 1350.– mensili, offerto per la figlia). Avendo rinunciato a ciò, egli avrebbe dovuto espungere il fabbisogno di I__________ dopo la maggiore età dal bilancio familiare, lasciando che la figlia agisse personalmente contro i genitori in separata sede valendosi dell'art. 277 cpv. 2 CC. Sarebbe spettato poi al giudice del mantenimento fissare il fabbisogno della figlia, accertarne il diritto a un contributo alimentare e valutare in che misura l'uno o l'altro genitore avrebbe potuto erogarlo (art. 285 cpv. 1 CC). L'appello avendo effetto riformatorio, nell'ambito del presente giudizio la sentenza del Pretore va pertanto modificata in tal senso.
c) Dovendosi considerare M__________ dopo la maggiore età della sorella alla stregua di un figlio unico, a ragione l'appellante chiede che se ne rettifichi il fabbisogno in denaro. Il Pretore lo ha stimato ispirandosi alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui la giurisprudenza di questa Camera si attiene per prassi costante (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Ora, la tabella 2007 correlata a tali raccomandazioni (quella cui poteva far capo il Pretore al momento del giudizio: RDT 61/2006 pag. 324) prevedeva per un figlio unico dal 13° compleanno in poi un fabbisogno in denaro di fr. 2050.– mensili, compresa una quota di fr. 330.– mensili per l'alloggio che va sostituita con il costo dell'alloggio effettivo (⅓ della pigione pagata dall'affidataria, ovvero fr. 665.–: sentenza impugnata, consid. 4), per un totale di fr. 2385.– mensili. Non si giustifica invece di detrarre la posta per cura e educazione prevista dalla nota tabella, l'istante essendo chiamata dopo il 16° compleanno di M__________ ad assumere un'attività a tempo pieno. Non può quindi accudire al figlio con prestazioni in natura.
Dal 1° aprile 2005 al 30 giugno 2006
Reddito del marito fr. 14 895.–
Reddito della moglie fr. –.–
fr. 14 895.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 000.–
Fabbisogno minimo della moglie fr. 2 850.–
Fabbisogno in denaro della figlia fr. 1 900.–
Fabbisogno in denaro del figlio fr. 1 735.–
fr. 11 485.– mensili
Eccedenza fr. 3 410.– mensili
Metà eccedenza fr. 1 705.– mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 2850.– + fr. 1705.– = fr. 4 555.– mensili
Contributo alimentare per la figlia fr. 1 900.– mensili
Contributo alimentare per il figlio fr. 1 735.– mensili.
Dal 1° luglio al 30 dicembre 2006
Reddito del marito fr. 14 895.–
Reddito della moglie fr. –.–
fr. 14 895.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 000.–
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 000.–
Fabbisogno in denaro della figlia fr. 1 900.–
Fabbisogno in denaro del figlio fr. 1 735.–
fr. 11 635.– mensili
Eccedenza fr. 3 260.– mensili
Metà eccedenza fr. 1 630.– mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 3000.– + fr. 1630.– = fr. 4 630.– mensili
Contributo alimentare per la figlia fr. 1 900.– mensili
Contributo alimentare per il figlio fr. 1 735.– mensili.
Dal 1° gennaio al 31 agosto 2007
Reddito del marito fr. 14 895.–
Reddito della moglie fr. –.–
fr. 14 895.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 000.–
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 000.–
Fabbisogno in denaro della figlia fr. 1 920.–
Fabbisogno in denaro del figlio fr. 1 755.–
fr. 11 675.– mensili
Eccedenza fr. 3 220.– mensili
Metà eccedenza fr. 1 610.– mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 3000.– + fr. 1610.– = fr. 4 610.– mensili
Contributo alimentare per la figlia fr. 1 920.– mensili
Contributo alimentare per il figlio fr. 1 755.– mensili.
Dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008
Reddito del marito fr. 14 895.–
Reddito della moglie fr. 1 200.–
fr. 16 095.– mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 000.–
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 000.–
Fabbisogno in denaro della figlia fr. 1 920.–
Fabbisogno in denaro del figlio fr. 1 755.–
fr. 11 675.– mensili
Eccedenza fr. 4 420.– mensili
Metà eccedenza fr. 2 210.– mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 3000.– ./. fr. 1200.– + fr. 2210.– = fr. 4 010.– mensili
Contributo alimentare per la figlia fr. 1 920.– mensili
Contributo alimentare per il figlio fr. 1 755.– mensili.
Dal 1° settembre 2008 in poi
Reddito del marito fr. 14 895.–
Reddito della moglie fr. 3 000.–
fr. 17 895.– mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 5) fr. 5 000.–
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 3 000.–
Fabbisogno in denaro del figlio (consid. 8) fr. 2 385.–
fr. 10 385.– mensili
Eccedenza fr. 7 510.– mensili
Metà eccedenza fr. 3 755.– mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 3000.– ./. fr. 3000.– + fr. 3755.– = fr. 3 755.– mensili
Contributo alimentare per il figlio fr. 2 385.– mensili.
Con l'appello l'istante postula un contributo alimentare per sé di fr. 4264.20 mensili dal 1° aprile 2005 in poi. La domanda si rivela pienamente fondata dal 1° aprile 2005 al 31 agosto 2007 e parzialmente fondata dal 1° settembre 2007 in poi. Il contributo alimentare per M__________ dal 1° settembre 2008 va stabilito invece in fr. 2385.– mensili (quantunque l'istante postuli soli fr. 2065.– mensili) in ossequio al principio inquisitorio illimitato che informa il diritto di filiazione, sicché il giudice non è legato alle richieste delle parti.
L'esito del giudizio odierno non influisce sostanzialmente, invece, sugli oneri processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, il Pretore avendo dovuto anche autorizzare i coniugi a vivere separati, attribuire l'alloggio coniugale, regolare il diritto di visita ai figli e pronunciare la separazione dei beni. I contributi alimentari da lui fissati per i minorenni, inoltre, rimangono invariati, salvo l'ultima fascia d'età riguardante M__________. Nel complesso il suo dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili può dunque essere confermato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è condannato a versare ogni mese a AP 1, in via anticipata, i seguenti contributi alimentari:
b) per il figlio M__________:
fr. 2385.— dal 1° settembre 2008 all'11 settembre 2020;
c) per la moglie:
fr. 4264.20 dal 1° aprile 2005 al 31 agosto 2007,
fr. 4010.— dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008 e
fr. 3755.— dal 1° settembre 2008 in poi.
Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia ridotta fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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