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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.98
Data decisione, Autorità: 02.06.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00098
Lugano 2 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 15 maggio 1995 presentato da
contro
la sentenza 10 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1993 da
entrambi patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva la condanna di __________ e __________ al pagamento in via solidale di fr. 1’038.50 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai convenuti ai PE no. __________e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre 1993 gli avvocati __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’038.50 a saldo della loro nota professionale del 17 maggio 1989 relativa a prestazioni effettuate a loro favore nell’ambito della procedura di divorzio e a una consulenza legale svolta a favore del signor __________;
che all’udienza indetta per il contraddittorio i convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato da parte del loro legale che aveva assicurato di intraprendere quanto necessario per il riconoscimento del divorzio anche in Italia, per quanto attiene agli esborsi versati alla Pretura e alle spese di cancelleria, osservano che questi dovevano essere posti a carico dello __________ essendo __________ al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che con il querelato giudizio il pretore, accertato che il mandato conferito agli istanti da __________ si limitava ad una consulenza legale per la quale il legale ha quantificato il suo onorario in fr. 300.-, ha accolto la domanda limitatamente a quest’importo;
che con scritto 15 maggio 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo di essere sentito da questa Camera in modo da poter esporre i motivi che giustificherebbero la sua opposizione alla pretesa avversaria, in particolare la negligenza commessa dall’avv. __________ nell’ adempimento del mandato conferitogli; propone inoltre l’assunzione di un teste a comprova di quanto asserito;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie lo scritto 15 maggio 1995 di __________, con il quale si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede circa i presunti danni cagionatigli dall’avv. __________ nell’adempimento del suo mandato non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato, ritenuto che in prima sede l’insorgente non è riuscito a sostanziare le proprie censure con particolare riferimento al fatto che la remunerazione del legale era subordinata all’ottenimento del riconoscimento della sentenza di divorzio svizzera anche in Italia;
che per quanto attiene alla richiesta di essere sentito, nonchè alla proposta di assunzione di un teste formulate dall’insorgente, va rilevato che le stesse sono inammissibili: l’art. 322 CPC, che accorda al giudice la facoltà di assumere d’ufficio ulteriori prove, è infatti del tutto estraneo alla natura di un giudizio di cassazione che deve basarsi sullo stesso complesso di fatti e di atti istruttori di cui disponeva il primo giudice al momento in cui ha emanato la propria decisione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse nè spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
L’atto ricorsuale 15 maggio 1995 __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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