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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.97
Data decisione, Autorità: 19.06.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00097
Lugano 19 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sulla domanda di revisione 16 maggio 1995 presentata da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 8 maggio 1995 della Camera di cassazione civile, inc. no. 16.95.31, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1994 da
patr. dall’avv. __________
preso atto della risposta 8 giugno 1995 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con decisione 30 gennaio 1995 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, promossa il 23 novembre 1994 da __________ nei confronti di __________, ritenendo comprovata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nell’assegno datato 20 dicembre 1993 al quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF;
che con sentenza 8 maggio 1995 questa Camera ha respinto il ricorso per cassazione presentato il 1° febbraio 1995 da __________confermando il giudizio pretorile;
che con allegato 16 maggio 1995 __________ chiede la revisione della sentenza 8 maggio 1995 prolata dalla scrivente Camera a motivo che la stessa sarebbe il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa;
che egli ribadisce essenzialmente l’errore già commesso in prima sede nel senso che il giudizio contestato, con il quale questa Camera ha negato all’assegno bancario 20 dicembre 1993 il carattere di riconoscimento di debito condizionato, ritenendo che questo fosse stato emesso il 20 dicembre 1993, è il frutto di un‘errata interpretazione e lettura dello scritto 11 novembre 1993 dal quale risulterebbe che l’assegno in questione era stato emesso già al momento della sottoscrizione di quest’impegno da parte del procedente __________;
che con scritto 8 giugno 1995 la controparte postula la reiezione della domanda di revisione poichè considera che la data dell’ assegno deve corrispondere a quella dell’effettiva emissione;
che giusta l’art. 340 lett. d CPC, disposto sul quale si basa la domanda in esame, la revisione di una sentenza può essere chiesta se questa è il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa;
che vi è errore ai sensi del menzionato disposto quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita;
che nel caso concreto la domanda di revisione merita di essere accolta;
che nel precedente giudizio questa Camera è infatti incorsa in errore concludendo alla sottoscrizione dell’assegno bancario in oggetto in data 20 dicembre 1993, circostanza questa chiaramente smentita dallo scritto 11 novembre 1993 di __________ nel quale si fa esplicito riferimento all’assegno che ci occupa che risulta già essere stato emesso, anche se con data posteriore, e consegnato allo stesso __________ al momento della sottoscrizione del suo impegno di consegna della merce entro termini precisi;
che questa circostanza, deducibile come visto da una corretta lettura del doc. D, comporta una modifica sostanziale del giudizio nel senso che deve essere riconosciuto il carattere condizionato del riconoscimento di debito prodotto dal procedente in quanto la possibilità di riscossione del medesimo, e quindi la sua esigibilità, è condizionata alla consegna della merce indicata nello scritto 11 novembre 1993 ad opera di __________ entro termini prestabiliti, pena la possibilità per __________ di revocare il suo impegno di pagamento;
che
che per giurisprudenza e dottrina costanti il riconoscimento di debito subordinato al verificarsi di una o più condizioni legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto adempimento (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p.338);
che nella concreta fattispecie l’esigibilità del credito oggetto dell’assegno 20 dicembre 1993 era subordinata alla prova da parte di __________ di aver consegnato tempestivamente la merce a __________, prova che egli non ha fornito tantomeno con il riferimento.alle fatture doc. B e C di cui al verbale di udienza 30 gennaio 1995, ritenuto che la fatturazione in quanto tale non prova ancora che la merce menzionata, che peraltro non è dato di sapere se sia la stessa di quella indicata nello scritto 11 novembre 1993, sia stata effettivamente fornita;
che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza 8 maggio 1995 di questa Camera, frutto di un errore risultante dai documenti di causa, deve essere annullata;
Per i quali motivi,
richiamate le norme di legge menzionate
pronuncia:
A. La domanda di revisione 16 maggio 1995 presentata da __________ è accolta.
Di conseguenza la sentenza 8 maggio 1995 della Camera di cassazione civile è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 1° febbraio 1995 di __________ è accolto.
Conseguentemente la sentenza 30 gennaio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
“1. L’istanza 23 novembre 1994 di __________ è respinta.
B. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipate da __________ nell’ambito del ricorso per cassazione, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 180.- a titolo di ripetibili di questa sede ricorsuale.
C. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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