AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2010.74
Data decisione, Autorità: 29.07.2010, CEF
Titolo: Impignorabilità delle rendite AVS/AI/IPG. Credito maturato dall'assicurato per rendite arretrate
Incarto n. 15.2010.74
Lugano 29 luglio 2010 EC/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 giugno 2010 di
RI 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di un credito verso terzi eseguito il 28 maggio 2010 nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse contro il ricorrente da
viste le osservazioni 30 giugno 2010 dell’CO 1, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 14 giugno 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 28 maggio 2010 l’CO 1 ha pignorato un credito di fr. 57'921.25 vantato dall’escusso nei confronti della PI 1 __________ __________ (in seguito: PI 1);
che con ricorso 8 giugno 2010 RI 1 chiede di annullare il pignoramento perché il suo credito nei confronti della PI 1 sarebbe impignorabile;
che il ricorrente rileva che con decisioni 10 luglio 2009 e 31 marzo 2010 gli sarebbe stata riconosciuta una rendita d’invalidità retroattiva a decorrere dal mese marzo 2004;
che avendogli la PI 1 corrisposto delle indennità, il 6 agosto 2009 essa ha chiesto all’AI il versamento di fr. 94'778.35, corrispondente al sovraindennizzo maturato sino al 30 giugno 2009, importo puntualmente versatole dall’AI;
che a seguito di sua contestazione del conteggio allestito dalla PI 1, quest’ultima con decisione 26 aprile 2010 ha riconoscosciuto che l’ammontare del sovraindennizzo è inferiore a quanto richiesto e che quindi al ricorrente deve essere restituito l’importo di fr. 57'921.25, corripondente a rendite AI spettantigli per il periodo marzo 2004 - giugno 2009;
che conformemente all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF questo importo sarebbe pertanto impignorabile;
che delle osservazioni 30 giugno 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che le rendite AVS/AI/PC sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), ma devono essere prese in considerazione nel calcolo tendente a determinare la misura in cui altri redditi pignorabili possono essere pignorati ai sensi dell’art. 93 LEF (DTF 104 III 38);
che, come i versamenti mensili, anche il credito accumulato dall’assicurato per gli importi arretrati maturati a seguito del mancato versamento della rendita dal giorno in cui egli ne ha avuto diritto, è assolutamente impignorabile (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 38 ad art. 92);
che nel caso concreto l’importo pignorato di fr. 57'921.25 corrisponde a rendite AI spettanti a RI 1 per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2004 al 31 luglio 2009 (doc. C, D e E);
che pertanto conformemente all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF questo importo è impignorabile;
che il ricorso è dunque accolto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 9a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.1. Di conseguenza il credito dell’escusso di fr. 57'921.25 nei confronti della PI 1, __________ __________, non può essere pignorato.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione:
__________. PA 1, __________;
RA 1, __________;
PI 4, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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