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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.96
Data decisione, Autorità: 22.04.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00096
Lugano 22 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 18 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 maggio 1992 nei confronti di
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 4’284.55 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE no. __________ e __________dell’UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
A mandato ultimato, l’avv. __________ ha emesso la propria nota spese e competenze per un totale di Lit. 2’643’444 pari a fr. 3’066.40 (doc. C). Stante il diniego di pagamento dei suoi mandanti l’avv. __________, con istanza 15 maggio 1992, li ha convenuti in giudizio al fine di ottenere il pagamento della sua nota professionale oltre a quella di Lit. 1’050.141, pari a fr. 1’218.15 (doc. D), del collega avv. __________ occupatosi pure lui della vertenza.
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato ad opera dell’avv. __________. Per quanto attiene alla nota dell’avv. __________ essi hanno contestato la legittimazione attiva dell’istante a procedere all’incasso della medesima.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente alla nota professionale dell’avv. __________ respingendo per contro la pretesa relativa alla nota profes-sionale dell’avv. __________, limitandosi ad affermare che “fa difetto la legittimazione attiva”.
Con il presente tempestivo gravame, l’avv. __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato il diritto materiale non riconoscendogli la legittimazione ad agire per l’incasso della nota professionale dell’avv. __________ avendo quest’ultimo agito per conto dei convenuti in virtù di un rapporto di subdelega, a loro noto e da loro mai contestato.
Con osservazioni 31 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
se dalle stesse si debba concludere che il mandato conferito dai signori __________ all’istante comprendesse anche la possibilità per questi di subdelegare parte del suo lavoro ad altri;
rispettivamente se il consenso dei mandanti su questo punto implicasse indicazioni in merito alla remunerazione del subdelegato. Purtroppo agli atti non è stato versato l’atto di procura sottoscritto dai mandanti in favore dell’avv. __________. Ciò nonostante, che questi potesse conferire una subdelega, che egli vi abbia fatto capo e che perciò si sia rivolto all’avv. __________ di __________ è addirittura pacifico, così come nessuno pretende che i signori __________ abbiano conferito un mandato proprio anche all’avv. __________. In sede di discussione essi infatti si sono limitati ad obiettare che l’istante non poteva procedere all’incasso delle competenze dovute all’avv. __________, “non avendogli costui ceduto il credito” (verbale, p. 3 e 4); dimenticando con ciò di non avere nessun debito originario nei confronti di quell’avvocato. Nè gli istanti sostengono che all’onorario dell’avv. __________ avrebbe dovuto provvedere l’avv. __________, essendo loro chiaro fin dall’inizio che l’attività procuratoria del primo, nella sede della pretura, era a loro carico. L’istante scrisse infatti ai signori __________ in data 16 ottobre 1987 - inviando loro copia della citazione definitiva - che la notifica di quell’atto sarebbe avvenuta ad opera dell’avv. __________, aggiungendo: “le preciserò in prosieguo anche quanto sarà da versarsi presso il procuratore di __________ per l’attività, ovviamente, solo procuratoria” (plico doc. 6). D’altra parte, con scritto 4 novembre 1987, l’istante aveva poi trasmesso ai clienti una domanda d’anticipo dell’avv. __________ che essi avevano onorato regolarmente (plico doc.7)
Avendo accettato l’attività (onerosa) dell’avv. __________, così come predisposta dal loro mandatario avv. __________, i convenuti sono oggi malvenuti negando a quest’ultimo la legittimazione all’incasso di questa spesa da lui affrontata nell’ambito del mandato. La decisione del pretore su questo punto, contraria al diritto sostanziale, ma soprattutto alle risultanze istruttorie considerate nel loro complesso, dev’essere così cassata. La versione diversa dei fatti, offerta dalla parte resistente in questa sede, non può influire sul processo, ostandovi l’art. 321 CPC.
Di conseguenza il credito corrispondente alla nota spese e competenze dell’avv. __________, per fr. 1’218.15, deve essere confermato per le stesse considerazioni espresse dal primo giudice al punto 4 in fine della sua sentenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 dell’avv. __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Conseguentemente i convenuti __________
__________ e __________ sono condannati in
solido a versare all’istante avv. __________ l’importo di
fr. 4’284.55 oltre interessi del 5 % dal 21 agosto 1991.
§ Sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte dai
convenuti ai PE no. __________ e __________dell’UE di
Lugano.
La domanda riconvenzionale è respinta.
La tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 400.- e le
spese, da anticipare dalla parte istante, vanno poste a carico
dei convenuti in solido i quali rifonderanno all’istante fr. 600.-.
a titolo di ripetibili.
le spese, da anticipare dai convenuti, restano a loro carico
con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 180.- a titolo di
ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico dei signori __________ in solido i quali rifonderanno pure in solido al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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