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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.55
Data decisione, Autorità: 29.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00055
Lugano 29 novembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 1996 presentato da
contro
la sentenza 9 aprile 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 ottobre 1992 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’206.45 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 ottobre 1992 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della carta __________ n. __________ (doc. A), al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’206.45 oltre accessori, importo derivante dall’utilizzo della carta di credito da parte del convenuto;
che al contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando diverse contestazioni di cui si dirà in seguito;
che con il querelato giudizio il pretore ha respinto l’istanza non avendo l’istante comprovato di aver notificato al convenuto gli estratti conto sui quali basa la sua pretesa;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto smentire le allegazioni del convenuto - fatte proprie dal primo giudice - in quanto sollevate solo in sede di dibattimento finale, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 294 cpv. 2 CPC; nel merito rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove dalle quali si evince il benfondato della sua pretesa;
che con osservazioni 20 maggio 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, titolo di cassazione sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che controversa nella fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se le contestazioni sollevate dal convenuto durante l’udienza del 27 giugno 1994, relative alla mancata prova da parte dell’istante dell’invio degli estratti conto - contestazioni sulle quali il primo giudice ha basato la propria decisione - erano proponibili e, a maggior ragione, se queste erano ricevibili;
che la soluzione di detto quesito dipende essenzialmente dal significato che si deve dare all’udienza del 27 giugno 1994;
che infatti, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, quest’udienza non è stata indetta unicamente per la discussione finale bensì quale continuazione del contraddittorio iniziatosi il 2 marzo 1993 e inequivocabilmente interrotto dal pretore a seguito della ricusa sua e del segretario assessore, formulata in quell’occasione dal convenuto;
che proprio a motivo della ricusa e in ossequio all’art. 31 cpv. 1 CPC il pretore rettamente ha ordinato la sospensione della trattazione della vertenza sino ad evasione dell’istanza di ricusa da parte della competente autorità;
che quindi l’udienza di discussione dell’istanza non poteva ritenersi conclusa il 2 marzo 1993 ma semplicemente sospesa;
che anche dal tenore della citazione 9 maggio 1994 (emanata in conformità con le disposizioni del CPC allora in vigore), con la quale il pretore ha convocato le parti a comparire all’udienza del 27 giugno 1994 “per la seconda ed ultima udienza, con la comminatoria che in caso di assenza di una parte si procederà con la sola parte comparente”, doveva essere chiaro all’istante che si trattava della continuazione del contraddittorio rimasto sospeso e non del dibattimento finale;
che d’altra parte, l’istante medesima con scritto 14 febbraio 1996 sollecitava la convocazione per il dibattimento finale, dimostrando così implicitamente di essere consapevole della natura dell’udienza svoltasi il 27 giugno 1994;
che trattandosi di una procedura inappellabile nel corso della quale non vi sono state prove da assumere, il pretore non ha avuto necessità di indire il dibattimento finale (art. 297 cpv. 1 CPC);
che quindi il giudizio impugnato che ha tenuto conto della tesi del convenuto secondo cui egli non avrebbe mai ricevuto gli estratti conto __________ in discussione, ciò che gli avrebbe tolto la possibilità di verificare l’esattezza e di eventualmente contestarne le cifre, si fonda su argomenti formulati tempestivamente;
che nemmeno può essere censurato con successo il giudizio pretorile laddove fa carico all’istante -in applicazione dell’art. 8 CC- a fronte della contestazione del convenuto, di non aver provato in modo sufficiente il proprio vantato credito, né la spedizione degli estratti conto, prodotti in causa come giustificativi della domanda;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve perciò essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 aprile 1996 __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipare dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di fr. 80.- quale indennità di questa sede.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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