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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.92
Data decisione, Autorità: 10.01.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00092
Lugano 10 gennaio 96
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 maggio 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 4 aprile 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 4 ottobre 1994 nei confronti della
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’053.- oltre accessori a titolo di risarci-mento danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La collisione è avvenuta tra il veicolo guidato da __________ e quello condotto da __________, cittadino straniero assicurato per la RC presso la __________.
Con istanza 27 settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’053.- oltre accessori, importo corrispondente al danno subito a seguito della collisione.
Sulla dinamica dell’incidente l‘istante sostiene che la responsabilità deve essere ricercata nel modo di guida del conducente __________ che - provenendo da via __________
Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver valutato le risultanze istruttorie e aver concluso alla mancata prova da parte dell’istante della colpevolezza del conducente __________ nel cagionare l’incidente, ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC.
La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il primo giudice le avrebbe negato la possibilità di dimostrare le sue ragioni assumendo le prove proposte, in particolare una perizia sulla dinamica dell’incidente e l’audizione del teste __________.
Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver riconosciuto nel modo di guida del conducente __________ la causa dell’incidente.
Con osservazioni 14 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Il diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b; 115 Ia 11 consid. b).
In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Tuttavia, egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid. 2a e b).
Poichè la prova offerta deve essere rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta ad una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante (CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re A./N.).
Il motivo di cassazione della violazione del diritto di essere sentito si verifica però solamente quando il rifiuto della prova appare arbitrario, ossia quando è del tutto immotivato oppure corredato da una motivazione insostenibile e in urto con le più elementari regole della logica (Anastasi, I mezzi di impugna-zione del CPC, 1981, p. 185).
Il rifiuto di assumere le prove notificate dalle parti non è quindi arbitrario quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia già offerta dai documenti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 182, n. 4).
Alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali sopra esposti l’apprezzamento anticipato di tali prove e il loro rifiuto da parte del primo giudice non appare arbitrario.
Dalla deposizione del teste __________, verbalizzato dagli agenti di polizia il giorno successivo a quello dell’incidente, non si evince nulla sulla dinamica dell’incidente in particolare sul fatto di sapere se e quale dei due veicoli si è immesso nell’intersezione a luce semaforica rossa.
Proprio in considerazione del contenuto insignificante di questa deposizione, che evidenzia unicamente la presenza del veicolo __________ fermo al semaforo dal quale è poi ripartito quando il teste si trovava all’altezza della sua vettura, non può essere considerata arbitraria la rinuncia del pretore di assumere, a distanza di due anni, il teste. E’ opportuno precisare anche in questa sede che il signor __________ ha dichiarato esplicitamente di non essere in grado di precisare se il semaforo per il conducente __________ indicasse luce rossa o meno, quando ne notò la presenza, fermo all’altezza del semaforo stesso. Ugualmente ha affermato di non essere in grado di indicare lo stesso particolare al momento in cui notò che lo stesso veicolo stava oltrepassando il semaforo.
Anche in merito alla perizia giudiziaria il primo giudice ha ritenuto la prova irrilevante considerata la presenza agli atti del documento B che indica la sequenza di funzionamento dell’impianto semaforico il giorno dell' incidente.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisio-ne è arbitraria quando viola gravemente una norma o un prin-cipio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e ricono-sciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effet-tiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’ istante provare la responsabilità del conducente __________, ossia che questi si sarebbe immesso nell’intersezione a luce semaforica rossa, ostacolandole così il suo diritto di precedenza.
La conclusione del pretore che respinge l’istanza non può essere annullata. Infatti, se potrebbe essere considerata opinabile l’affermazione del primo giudice secondo cui, in base allo schema delle fasi semaforiche (doc. B), “__________r dev’essere ripartito con il semaforo verde”, già perchè i tempi di osservazione e di spostamento del pedone __________ non sono assolutamente apprezzabili, resta che l’istante non ha provato la responsabilità dell’altro conducente. Da nessuna prova risulta infatti che questi si sia avventurato nell’area d’incrocio quando il semaforo d’uscita di via __________ era rosso, ossia quando gli era negata la precedenza sull’istante.
Né v’è prova che al suo procedere lento possa essere imputato l’accaduto: circostanza che nemmeno l’istante ha ritenuto di riferire alla Polizia dopo l’incidente. Non ricorrono pertanto gli estremi previsti dall’art. 327 lett. g CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 maggio 1995 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 240.-
b) spese fr. 60.-
fr. 300.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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