AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2009.46
Data decisione, Autorità: 09.06.2010, CCRP
Titolo: Motivi di revisione di cui alle lett. a, b e c dell'art. 299 CPP. Inconciliabilità di due sentenze conseguenti. Nozione di fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti
Incarto n. 17.2009.46
Lugano 9 giugno 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sulla domanda di revisione presentata il 5 agosto 2009 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 giugno 2008 dal Consiglio dei minorenni
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev’essere accolta la domanda di revisione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con proposta di giudizio del 30 maggio 2008, il sostituto Magistrato dei minorenni ha ritenuto __________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per avere, all’inizio del mese di novembre 2007, a __________ presso la propria abitazione, compiuto un atto sessuale con la sorella, nata il 5 febbraio 1999. Dato un motivo d’impunità giusta l’art. 21 cpv. 1 lett. a LFDPmin, il sostituto Magistrato dei minorenni ha ordinato, con alcune misure accompagnatorie, il collocamento di __________ presso __________, a partire dal 20 maggio 2008 per un tempo indeterminato. Contro la proposta di giudizio __________ ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Con sentenza 24 giugno 2008, il Consiglio dei minorenni ha dichiarato __________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli e lo ha sottoposto alla misura del collocamento presso __________, per un tempo indeterminato, stabilendo le modalità ed i tempi delle successive necessarie verifiche della situazione del ragazzo.
C. Con sentenza 11 agosto 2008, la CCRP ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto il 28 luglio precedente contro il giudizio del Consiglio dei minorenni da RI 1, madre di __________ e detentrice dell’autorità parentale. Le decisioni della CCRP e del Consiglio dei minorenni sono passate in giudicato.
D. Con istanza 5 agosto 2009, completata con scritto 14 settembre 2009, RI 1 chiede la revisione della decisione 24 giugno 2008 del Consiglio dei minorenni, invocando i motivi di revisione di cui alle lett. a e b dell’art. 299 CPP. In particolare, l’istante fonda la sua richiesta su due decreti d’abbandono - richiamati dal ministero pubblico unitamente ai relativi incarti - dai quali risulterebbe l’inattendibilità di quanto dichiarato dalla figlia su alcune nuove prove e sulla tesi
secondo cui le deposizioni dei testi __________ sarebbero false.
E. Con osservazioni 3 dicembre 2009, il sostituto Magistrato dei minorenni ha chiesto la reiezione dell’istanza di revisione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 299 lett. a CPP, la revisione ha luogo quando è dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di terze persone. In questo caso, perché la revisione sia ammessa, l’atto che ha influenzato il risultato della procedura deve, di principio, essere constatato attraverso una decisione penale. Può tuttavia essere sufficiente che il giudice della revisione si convinca dell’esistenza dell’infrazione, segnatamente qualora l’autore della stessa non possa più essere perseguito a causa di decesso, incapacità di intendere e volere o prescrizione del reato (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n. 3537; Hauser/Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6° edizione, Basilea 2005, § 102 n. 27).
Va precisato che la sentenza di cui alla lett. b può essere sia penale che civile (Rapporto della commissione speciale per l’esame del CPP dell8 novembre 1994, Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 2, pag 1302). Si rileva, qui, che l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP contemplava testualmente la stessa disposizione e che la giurisprudenza sviluppatasi su tale norma riteneva data l’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato quando i due giudizi denotavano palese contrapposizione tra i fatti accertati nell’uno e nell’altro (CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2). Né poteva essere altrimenti, il rimedio straordinario della revisione essendo destinato a correggere errori di fatto, non di diritto (Piquerez, op. cit., pag. 752 n. 3503). Inoltre, secondo la menzionata giurisprudenza, doveva trattarsi degli stessi fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi diversi, non erano idonei, di per sé soltanto, a confortare inconciliabilità alcuna (sentenza CCRP n. 17.2001.48 consid. 2).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti quando siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2° con richiami; Piquerez, op. cit., pag. 757 n. 3531; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102 n. 24)
Il giudizio di inattendibilità dato alle dichiarazioni di __________ nel procedimento avviato nei confronti del padre e dello zio non è dunque, in sé, suscettibile d’inficiare gli accertamenti del Consiglio dei minorenni, né di far presagire un giudizio più favorevole al condannato, sicché la domanda di revisione, anche dal profilo dell’art. 299 lett. c CPP, deve essere respinta senza che sia necessario richiamare dal ministero pubblico gli incarti dei procedimenti promossi nei confronti di __________ e, poi, abbandonati.
Ciò detto, si osserva come, vista la natura dei rapporti sessuali di cui hanno parlato sia la vittima che l’autore, un eventuale rapporto medico attestante l’assenza di penetrazione sarebbe comunque irrilevante.
Anche su questo punto, pertanto, l’istanza di RI 1 deve essere respinta.
L’istante, infine, si appella al motivo di revisione contemplato all’art. 299 lett. a CPP, sostenendo che le deposizioni di __________ “che peraltro hanno dato origine all’inchiesta, sono false e non rispondenti al vero” e osservando che “un esposto in tal senso è stato depositato in magistratura” (scritto 14 settembre 2009 di RI 1, pag. 2). Anche facendo astrazione dal principio secondo cui questa Corte, in assenza di una decisone penale che confermi la tesi secondo cui i testi __________ hanno dichiarato il falso, non può ammettere l’esistenza del motivo di revisione di cui alla lett. a dell’art. 299 CPP, non si può non sottolineare come la tesi dell’istante sia sconfessata già soltanto dal fatto che i due testi - in particolare, __________ - hanno sostanzialmente confermato quanto detto dall’istante su quel che successe subito dopo i fatti (cfr. AI 75, verbale RI 1 17.1.2008, verbale __________ 16 e 29 gennaio 2008 e verbale __________ del 16 gennaio 2008). Ne discende che, anche dal profilo dell’art. 299 lett. a CPP, l’istanza di revisione di RI 1 deve essere respinta.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l’istanza di revisione di RI 1 è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese complessive fr. 50.-
fr. 250.-
sono posti a carico dell’istante.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster