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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.91
Data decisione, Autorità: 09.05.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00091
Lugano 9 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 4 maggio 1995 presentato da
contro
la sentenza 25 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 febbraio 1995 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 febbraio 1995 __________, proprietario di un negozio concesso in locazione a __________ sulla base di un contratto sottoscritto dalle parti il 1° settembre 1994, ha chiesto il rigetto dell’opposizione da questa interposta al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 6’200.- oltre accessori, importo corrispondente alle pigioni scoperte per i mesi di settembre/ottobre e novembre 1994 oltre a una ulteriore mensilità per disdetta intempestiva;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa non è comparsa;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente alla somma di fr. 4’650.- pari alle pigioni maturate sino alla notifica del PE e coperte dal contratto di locazione prodotto a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione;
che con scritto 4 maggio 1995 __________, osservando in via preliminare che la sua mancata presenza all’udienza è da addebitare al fatto di non aver ricevuto la relativa citazione, ha quindi esposto a questa Camera i motivi per i quali non ha pagato le pigioni rivendicate da controparte;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che, sulla base di questi principi informativi, il contenuto ricorsuale dello scritto 4 maggio 1995 concerne soltanto il diritto di essere sentita dalla ricorrente;
che per quanto attiene al mancato ricevimento della citazione all’udienza di contraddittorio del 25 aprile 1995, va rilevato come questo atto giudiziario sia stato notificato alla ricorrente con invio raccomandato allo stesso indirizzo dove le erano stati recapitati tutti gli altri atti, ossia il precetto esecutivo e la sentenza impugnata, regolarmente giunti a destinazione. Per questi motivi, in difetto di ulteriori prove che incombeva alla ricorrente fornire, si deve ritenere che anche la citazione all’udienza sia giunta regolarmente a destinazione, ma che non è stata ritirata dall’interessata che non può quindi prevalersi dell’assenza all’udienza, a lei sola imputabile;
che per quanto concerne il merito la ricorrente, con il suo scritto si limita a fornire i motivi del mancato pagamento delle pigioni rivendicate da controparte, argomentazioni che siccome proposte per la prima volta in questa sede non possono essere considerate;
che in ogni caso nell’ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione spetta all’escusso sollevare e rendere verosimili le eccezioni atte ad infirmare il riconoscimento di debito, quale potrebbe essere la ventilata eccezione di compensazione menzionata nell’atto ricorsuale (art. 82 cpv. 2 LEF), eccezione che comunque doveva essere resa verosimile in prima sede;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
L’atto ricorsuale 4 maggio 1995 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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