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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.52
Data decisione, Autorità: 11.12.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00052
Lugano 11 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 26 marzo 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 dicembre 1995 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
In fatto e in diritto:
Con istanza 7 dicembre 1995 __________ contestando la validità della disdetta 4 aprile 1995, quantomeno per l’importo posto in esecuzione derivante da un contratto di compravendita per il quale non può essere data disdetta unilaterale, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, limitatamente a fr. 2’477.-, pari al costo dei prodotti oltre a quello della seduta di cui questa ha beneficiato, dedotto l’acconto di fr. 170.- da lei versato.
In sede di contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la definizione data dall’istante al contratto da lei sottoscritto, non trattandosi a suo dire di un contratto di compravendita bensì di un contratto di mandato, come tale disdicibile in ogni momento, facoltà alla quale ella ha tempestivamente fatto capo il 4 aprile 1995.
Con il querelato giudizio il pretore ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione non riconoscendo al contratto prodotto dall’istante la qualifica di valido riconoscimento di debito non essendo chiara, nonostante la denominazione del contratto, la sua qualifica giuridica, in particolare non potendosi escludere che si tratti di un contratto di mandato o comunque di un contratto misto al quale tornerebbero applicabili le disposizioni sul mandato. In simile evenienza la disdetta del contratto da parte della convenuta, proponibile in ogni momento in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CO fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni in caso di disdetta intempestiva, sarebbe valida e renderebbe pertanto priva di fondamento la pretesa dell’istante.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver superato quelli che sono i limiti di indagine di cui egli gode nell’ambito di una causa di rigetto dell’opposizione, in particolare per essersi pronunciato sulla qualifica e il contenuto del contratto anzichè limitarsi ad accertare l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto sottoscritto dalla convenuta il 20 marzo 1995 e sul quale, limitamente alla parte relativa alla compravendita di prodotti dimagranti, ella basa la sua pretesa .
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Nell’ambito di quest’accertamento egli gode di un limitato potere di cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro ed univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, compito quest’ultimo di spettanza del giudice ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposi-zione in Rep 1989 p. 330). In altre parole, l’esame del giudice del rigetto verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate. Attraverso un giudizio sommario, emanato in base a criteri d’apparenza, egli deve infatti solo stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).
dell’impegno da loro sottoscritto (mandato validamente disdetto per la convenuta, compravendita per l’istante): il giudice del rigetto ha quindi dovuto affrontare questo tema, non per questo superando i limiti della propria indagine. Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la denominazione di "compravendita” del contratto di cui al doc. B non ne esclude un diverso contenuto (mandato o comunque contratto misto al quale tornino applicabili gli art. 394 segg. CO), a seconda che un esame del merito -ancorchè sommario- permetta di accertare il prevalere del carattere di compravendita, piuttosto che di mandato (cfr. al proposito Weber in Comm. di Basilea, 1996, n. 2 e 3 ad art. 394).
Quando, come in concreto, sorgono divergenze in merito alla definizione del contenuto di un contratto, la stessa deve essere effettuata in funzione della loro reale e concorde volontà al momento della conclusione dell’accordo, non essendo a tal proposito determinante l’eventuale denominazione attribuita al contratto (art. 18 cpv. 1 CO).
Tuttavia, proprio questa necessità di ricercare la reale e concorde volontà delle parti onde definire il contratto sul quale l’istante fonda la sua pretesa - rispettivamente gli obblighi assunti dalla convenuta - evidenzia la non liquidità del titolo dalla stessa prodotto, quindi l’impossibilità di decretare il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice, che ha negato al contratto 20 marzo 1995 la qualifica di riconoscimento di debito inteso quale chiaro e univoco impegno di pagamento di una determinata somma da parte della convenuta, non è arbitraria.
In considerazione dell’esito del gravame e del limitato potere cognitivo del giudice del rigetto, può rimanere irrisolta la questione relativa al contenuto della clausola n. 5 del contratto, di sapere se questa regoli solo il caso della disdetta in tempo inopportuno del mandato come preteso dall’istante, oppure se questa si riferisca indistintamente all’esigibilità del credito dell’istante, nel qual caso, fosse ammessa la qualifica di mandato del contratto, sarebbe nulla (DTF 115 II 466; Weber,
op.cit., n. 9 ad art. 404 CO).
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 aprile 1996 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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