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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2010.111
Data decisione, Autorità:
19.05.2010, PRPEN
Titolo:
Guida senza la richiesta licenza di condurre; sostituzione della multa con lavoro di pubblica utilità
Incarto
n.
30.2010.111
13154/704
Bellinzona
19
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 maggio 2010 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
30 aprile 2010 n 13154/704 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 17 maggio 2010 presentate
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 30 aprile
2010 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 800.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.- per avere il 20 giugno 2009 in territorio di __________ “circolato con il motoveicolo TI __________ senza possedere la
richiesta licenza di condurre (categoria A)”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
che l’insorgente, nato nel
1990, non contesta l’infrazione, ma, rilevando il fatto di essere studente alla
scuola media di commercio di __________ e non avere introiti, chiede che la
multa sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità o, se non fosse
possibile, di poter beneficiare di una rateazione;
che alla luce delle
motivazioni addotte e dopo aver esaminato l’incarto questo giudice ritiene di
poter dar seguito alla richiesta;
che la multa di fr. 800.- è
pertanto sostituita con 32 ore di lavoro di pubblica utilità;
per questi motivi visti gli art. 107, 333 cpv. 1 CP; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata riformata nel senso che a LRI 1 è inflitta la pena di 32
ore di lavoro di pubblica utilità oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e
alle spese di fr. 40.-.
-
Non si prelevano né tasse
né spese in questa sede.
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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