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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.89
Data decisione, Autorità: 24.04.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00089
Lugano 24 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 28 gennaio 1994 da
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’765.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione attiva dell’istante, avendo intrattenuto le loro relazioni contrattuali unicamente con lo __________ . Nel merito hanno sostenuto di aver provveduto al pagamento del preteso credito in base ad una fattura recante la medesima intestazione, il medesimo numero e la medesima data della fattura doc. E, ma di importo superiore e pari a fr. 20’000.- per il quale risulta in calce l’avvenuto pagamento a saldo (doc. 5). Essi hanno lamentato da ultimo la presenza di difetti nell’opera fornita.
Con il querelato giudizio il segretario-assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per il fatto che la pretesa dedotta in causa sarebbe stata trasferita all’istante. Il giudice ha quindi ammesso la pretesa degli istanti, ritenendo la fattura doc. 5 fittizia. Per quanto attiene ai ventilati difetti dell’opera, il primo giudice ha ritenuto tardiva la loro notifica.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 maggio 1995 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso alla legittimazione attiva dell’istante quando dagli atti emerge che essi hanno intrattenuto delle relazioni contrattuali unicamente con lo __________ e non con la __________. Nel merito rimproverano al giudice di non aver considerato estinto il loro debito alla luce della fattura di cui al doc. 5
Con osservazioni 23 maggio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Nel caso concreto va anzitutto considerato che la documentazione agli atti, attestante la conclusione del rapporto contrattuale fra le parti, prova univocamente che controparte dei signori __________ è stata la ditta individuale __________ così l’offerta per l’impianto piscina del 27 febbraio 1989 (doc. C), la descrizione per lo stesso impianto del 30 novembre 1989 (doc. D), la fattura no. __________ per complessivi fr. 7’600.-- a corpo (doc. E) e il primo estratto conto/sollecito per lo stesso importo del 21 settembre 1990 (doc. H). In secondo luogo risulta che il titolare di quella ditta individuale, __________, in data 26 aprile 1991 ha promosso la costituzione di due società anonime. Sennonchè contestualmente egli ha tenuto a distinguere quali attivi e passivi apportava alle due nuove società: alla __________, l’attivo e il passivo di un’altra sua ditta individuale, la __________ (doc. Q); alla __________, l’attivo e il passivo della ditta individuale __________ (doc. R). Così operando, la successione nella titolarità dei crediti appare vincolata allo schema descritto: la __________ non è pertanto legittimata, salvo cessione (né sostenuta, né verosimilmente avvenuta), a procedere per un credito di __________ Né possono indurre a diversa conclusione le altre prove dell’incarto. Non i solleciti di pagamento di __________ (plico doc. G), successivi tutti alla costituzione delle due società anonime, coi quali semmai è iniziato l’errore del loro comune amministratore - __________ - nell’intestazione del credito in oggetto; non le testimonianze, rese da procuratori di entrambe le società o da persone estranee, che non possono sovvertire oggi il risultato della documentazione fondamentale del contratto venuto in essere nel 1989 tra i convenuti e lo __________ di __________. Relazione coerentemente riconosciuta dai signori __________, ancora in data 16 febbraio 1993, contestando i lavori tramite il loro patrocinatore (doc. M). La decisione del segretario-assessore che ha ammesso la legittimazione attiva di __________ dev’essere annullata, perché urta in modo manifesto con le risultanze istruttorie considerate nel loro complesso.
Ne discende che l’importo di fr. 165.- senz’altro è dovuto.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 28 aprile 1995 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
Di conseguenza __________ e __________ sono condannati
in solido a versare alla __________ la somma di fr. 165.-
oltre interessi del 5 % dal 27 ottobre 1991.
165.- oltre accessori le opposizioni interposte al PE no.
__________dell’UEF di Bellinzona.
anticipare dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di
rifondere ai convenuti fr. 1’150.- a titolo di ripetibili.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, già anticipate dai ricorrenti, vanno poste a carico della __________ la quale rifonderà a __________ e __________ l’importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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