AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.251
Data decisione, Autorità: 12.11.2009, PRPEN
Titolo: Guida nonostante la revoca della licenza di condurre
Incarto n. 10.2009.251 DA 1828/2009
Bellinzona 12 novembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 1828/2009 di data 20 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 12 novembre 2009, al quale l’accusata non è comparsa, malgrado fosse stata convocata mediante invio raccomandato del 9 novembre 2009, preannunciando nondimeno la sua assenza con fax di data odierna, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, l’incarto della Sezione della Circolazione come pure gli accertamenti sulla situazione personale eseguiti dalla Pretura penale;
posti a giudizio i seguenti quesiti
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per avere, a __________ il __________ ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;
In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per avere, a __________ il __________, ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Sezione della circolazione, Camorino
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1’000.00 totale complessivo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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