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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.86
Data decisione, Autorità: 10.05.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00086
Lugano 10 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Giani e Zali, quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, assente
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 23 agosto 1993 da
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 550.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 agosto 1983 __________, proprietaria del veicolo Fiat Panda 4 x 4 targato __________, ha promosso nei confronti di __________, titolare dell’omonimo garage a __________, un’azione giudiziaria per indebito arricchimento al fine di ottenere la restituzione di fr. 550.-, pari alla differenza tra l’importo di fr. 2’050.- fatturato per riparazioni effettuate sul veicolo nel corso del mese di marzo 1993 e l’importo riconosciuto dai periti __________ e __________ per identico lavoro e quantificato da quest’ultimo, membro dell’Associazione Svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti, in fr. 1’500.- (cfr. doc. C);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria ritenendo incomplete le perizie __________ e __________ in quanto non comprensive di tutto il lavoro svolto, che egli ribadisce aver fatturato correttamente;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulla perizia giudiziaria 22 aprile 1994 allestita dall’ing. __________ che ha quantificato in fr. 1’570.- il costo delle prestazioni fatturate dal convenuto, ha accolto la pretesa della parte istante limitatamente a fr. 480.-, pari alla differenza tra l’importo riconosciuto dal perito e quello fatturato e pagato dalla cliente;
che con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha presentato osservazioni, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che per quanto attiene alla violazione dell’art. 327 lett. e CPC il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto alla controparte per il fatto che il primo giudice ha ammesso il patrocinio dell’istante ad opera di una persona, il signor __________ dipendente della __________, non contemplata dall’art. 64 bis CPC, contravvenendo così al principio secondo il quale la rappresentanza processuale è data a terzi unicamente nei casi previsti a titolo esaustivo dall’art. 64 bis lett. a-f CPC;
che la censura è infondata ritenuto che l’art. 64 bis cpv. 3 CPC prevede, per le cause di competenza del giudice di pace, un’eccezione al principio di cui sopra riconoscendo la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa: in altre parole dinnanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990 , vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato (art. 301 CPC);
che quindi il fatto che all’udienza di contraddittorio sia comparso un rappresentante della __________ (la cui attività in favore dell’istante resta peraltro sconosciuta) non può essere sanzionato;
che per contro, la censura ricorsuale secondo la quale a __________ difetterebbe la legittimazione a promuovere nei confronti di __________ un’azione di indebito arricchimento, merita di essere accolta;
che infatti la verifica della legittimazione attiva, trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell’azione e quindi di esame di diritto federale, deve essere effettuata d’ufficio dal giudice con un giudizio di merito da emanare sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1; II CCA 26 settembre 1994 in re F.SA/I, 6 aprile 1995 in re C.A.s.r.l./S. e T.SA; CCC 21 marzo 1995 in re F.SA/D; 26 aprile 1995 in re B./B e llcc);
che giusta l’art. 62 CO, disposto sul quale l’istante fonda la propria pretesa, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno del patrimonio altrui, è tenuto a restituire l’arricchimento: solo la persona che ritiene di aver subito un pregiudizio al proprio patrimonio è quindi legittimata a richiedere la rifusione di quanto pretende indebitamente versato alla controparte;
che nel caso di specie tutte le trattative circa le riparazioni da effettuare sul veicolo di __________ sono state condotte dalla sorella __________, (doc. B, D e F) la quale ha pure provveduto personalmente al pagamento della fattura litigiosa (cfr. istanza pag. 3 e doc. D);
che di conseguenza, la persona eventualmente danneggiata e legittimata a promuovere un’azione per indebito arricchimento nei confronti di __________ sarebbe __________ e non l’istante, a favore della quale non vi è stata peraltro nessuna cessione di credito (art. 164 CO);
che difettando a __________ la legittimazione a promuovere un’azione di indebito arricchimento nei confronti di __________, la sua istanza 23 agosto 1993 andava respinta;
che in considerazione dell’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, diviene priva d’oggetto la verifica delle ulteriori censure ricorsuali;
che le spese dell’odierno procedimento come quelle cagionate dal procedimento in prima sede, ivi comprese le spese peritali, devono essere poste a carico della parte istante quale parte soccombente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 di __________ è accolto e la sentenza 16 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza 23 agosto 1993 è respinta.
La tassa di giustizia e le relative spese in fr. 120.-, già
anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico.
L’onorario e le spese del perito (fr. 450.-) sono a carico
della parte istante .
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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