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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.235
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, TCA
Titolo:
Irricevibilità del ricorso per mancata completazione dello stesso nel termine impartito dal Tribunale con relativa comminatoria
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.235
rg/td
Lugano
3 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 13 novembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli
atti;
richiamato il
decreto del 18 dicembre 2008 del Tribunale col quale, costatato che il ricorso
non ossequiava ai requisiti di cui all'art. 3 LPTCA, è stato assegnato alla
parte ricorrente un termine di 15 giorni per completare il gravame con la comminatoria
che, trascorso infruttuoso tale termine, lo stesso sarebbe stato dichiarato
irricevibile (II);
ritenuto
che il termine
assegnato è infruttuosamente trascorso l’interessato non avendo proce-duto nei
suoi incombenti né scusato la propria omissione;
che il ricorso
deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che giusta
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tri-bunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
richiamata la Lptca del
13 giugno 2008 e 61 lett. b LPGA;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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