AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.46
Data decisione, Autorità: 14.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00046
Lugano 14 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Blenio nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 novembre 1992 nei confronti di
__________ e per esso la Comunione ereditaria composta dagli eredi __________ e __________, __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’000.- a titolo di indebito
arricchimento nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________dell’UEF di __________, domande respinte dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il 30 ottobre 1990 __________, facendo seguito alla richiesta 28 ottobre 1990 di __________ (doc. E), ha versato a quest’ultimo l’importo di fr. 5’000.-.
Per insuperabili ostacoli d’ordine amministrativo e pianificatorio la riattazione della stalla edificata sulla particella in questione non è stata possibile, ragione per la quale l’istante ha rinunciato all’acquisto del fondo, chiedendo nel contempo a __________ la restituzione dell’importo versatogli.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la sua carenza di legittimazione passiva avendo egli agito per conto della proprietaria del fondo signora __________ e non a titolo personale. Nel merito ha sostenuto che l’importo controverso non è stato versato a valere quale acconto sul prezzo di compravendita -peraltro neppure discusso tra le parti- ma è stato utilizzato per il pagamento delle spese necessarie all’ottenimento del permesso di costruzione così come concordato con l’istante, che non può quindi pretenderne la restituzione. In sede di contraddittorio il convenuto ha fatto valere una pretesa riconvenzionale di fr. 3’000.- per le sue prestazioni professionali.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non riconoscendo al convenuto la legittimazione passiva. A mente del primo giudice il convenuto non avrebbe infatti agito a titolo personale, non potendosi al proposito condividere la tesi dell’istante secondo la quale egli si sarebbe presentato in qualità di beneficiario di un diritto di compera sul fondo controverso, bensì quale rappresentante della proprietaria del fondo, circostanza questa che doveva essere nota all’istante.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso all’esistenza di un rapporto di rappresentanza in virtù del quale il convenuto avrebbe agito per conto della proprietaria del fondo signora __________, rapporto di rappresentanza che egli non ha al contrario mai manifestato.
L’insorgente si prevale inoltre del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. f in relazione all’art. 340 lett. a CPC rimproverando al pretore di non essersi pronunciato sulla domanda riconvenzionale fatta valere dal convenuto.
Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
A seguito del decesso di __________ avvenuto il 23 febbraio 1994, allo stesso sono subentrati in causa gli eredi, ossia la moglie __________ e il figlio minorenne __________, il tutto come risulta dal certificato ereditario richiesto d’ufficio da questa Camera alla Pretura del Distretto di __________. Quest’ultimi, ai quali il ricorso è stato trasmesso dall’allora rappresentante legale di __________, non hanno presentato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Per agire in nome del rappresentato il rappresentante deve far in modo che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attui.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., pag. 152; Von Thur/Peter, op. cit., pag. 386 e segg.).
Nella fattispecie, contrariamente a quanto concluso dal pretore, non risulta che il convenuto abbia in qualche modo manifestato o lasciato intendere di agire per conto di una terza persona, e meglio per conto della proprietaria del fondo signora __________.
Al contrario, dalle prove documentali agli atti (doc. E, 3, 5 e 6) si evince che egli si è sempre espresso a titolo personale senza mai far alcun riferimento all’effettiva proprietaria del fondo. In particolare, avviate le trattative e ricevuta la somma qui litigiosa, il convenuto si è offerto di effettuare per la controparte altre prestazioni: consulenza tecnica, assistenza alla costruzione ed evasione di pratiche amministrative (doc. 3), ciò che sottintende inequivocabilmente che agisse per proprio conto. Non solo: ritenendo forse di aver ricevuto ulteriori consegne da parte del ricorrente, sfumato l’affare, gli fece recapitare una nota di fr. 9’800.- di cui fr. 7’000.- per “mancata vendita”; importo poi ridotto a fr. 3’000.- “a liquidazione delle prestazioni da lui svolte a favore dell’istante ... in relazione al contenuto della lettera 12.11.90 (doc. 3)” (cfr. contraddittorio 26.1.1993).
Ne discende che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, manifestamente infondata, deve essere respinta: manca infatti la prova di qualsiasi rapporto giuridico tra la proprietaria del fondo e __________, mentre esistono prove convergenti di una pattuizione fra le parti in causa. La conclusione del primo giudice risulta così contraddetta dalle prove.
È vero tuttavia che con un acconto questo versamento ha in comune la caratteristica di dover essere restituito in caso di mancata pattuizione: non solo per una questione di forma
-mancando la forma autentica- ma non potendosi definire (nemmeno nella sostanza) come una caparra (art. 158 CO). Si è trattato piuttosto di una specie di riservazione onerosa di fronte all’eventualità dell’interessamento di terzi alla stessa particella, ossia di un pretesto poiché il convenuto non aveva alcun titolo per formulare quella richiesta: sono così dati i presupposti per applicare l’art. 62 CO, perché il versamento è avvenuto senza valida causa se non per la dabbenaggine dell’istante.
A questo proposito è irrilevante il fatto che il convenuto si sia spossessato dell’importo litigioso -utilizzato per pagare le prestazioni professionali dell’architetto __________ poiché così facendo egli ha evitato a tale scopo di utilizzare fondi propri (o della sua mandante), ciò che è comunque equiparato ad un arricchimento ai sensi dell’art. 62 CO (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 6. Auflage, 1995, n. 1473).
Gli interessi di mora sono dovuti, al tasso legale del 5%, dal 18 settembre 1991 (doc. L), data per la quale il convenuto è stato messo in mora per la prima volta (art. 102 cpv. 1 CO).
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, va rilevato che quest’ultimo non ha riproposto la propria pretesa in sede di conclusioni, ragione per la quale il primo giudice ha potuto legittimamente ritenere che vi avesse rinunciato. Per questi motivi la censura non merita ulteriore approfondimento, fermo restando che si tenga conto della desistenza del convenuto nell’ambito dell’assegnazione delle ripetibili di prima sede all’istante che ha nondimeno dovuto prendere posizione sulla domanda del convenuto (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 ad art. 148).
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con istanza 25 settembre 1996, può essere accolta avendo quest’ultimo comprovato il suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale del Comune di domicilio e notifica di tassazione 1995) e in considerazione della fondatezza del suo gravame.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 agosto 1996 del Pretore del Distretto di Blenio è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ e __________ sono
condannati a pagare a __________ l’importo di
fr. 5’000.- oltre interessi del 5 % dal 18 settembre 1991.
__________dell’UEF di Blenio.
anticipare dall’istante, vanno poste a carico della parte
convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante l’importo di fr.
600.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
vanno poste a carico di __________ e __________ con l’obbligo di rifondere al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. __________ è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio nella sede ricorsuale dell'avv. __________
IV. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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