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Cura urgente stazionaria all'estero in un Paese Extra UE/AELS. In virtù dell'art. 36 cpv. 4 OAMal, la Cassa malati può riconoscere soltanto al massimo fino ad un importo pari al doppio di quanto sarebbe costato lo stesso trattamento in Svizzera. Non necessaria una rogatoria internazionale | Omnilex