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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.83
Data decisione, Autorità: 06.09.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00083
Lugano 6 settembre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 agosto 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 maggio 1992 nei confronti di
patr. dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’550.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta, dal canto suo, contesta l’argomentazione di controparte osservando che l’incarico affidatole era quello di effettuare la prenotazione di un appartamento di vacanze per tutto il mese di agosto 1991 nella località di __________, località per la quale l’istante le aveva consegnato il relativo prospetto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, facendo propria la tesi di parte convenuta, ha respinto l’istanza per il fatto che l’istante non avrebbe provato il preteso inadempimento contrattuale da parte della convenuta nella riservazione del soggiorno di vacanza ad __________ piuttosto che a __________.
Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il giudizio pretorile chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
La ricorrente, riducendo in questa sede la propria pretesa a fr, 2’550.-, rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie con particolare riferimento alla conclusione cui egli è giunto e secondo la quale non sarebbe stata fornita la prova dell’errore commesso dalla convenuta nell’adempimento del mandato affidatole.
Con osservazioni 25 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Orbene, questa interpretazione delle risultanze istruttorie rappresenta semplicemente una diversa versione dei fatti più favorevole alla ricorrente, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal pretore sia errata o insostenibile.
La decisione pretorile, seppure succinta nella sua motivazione, trova in effetti il proprio conforto nelle tavole processuali.
Dalla deposizione della teste __________ si evince che l’istante ha consegnato alla convenuta un prospetto del __________ chiedendole di riservare in quel luogo un appartamento per il mese di agosto 1991.
La circostanza per cui l'istante avrebbe chiesto informazioni circa le disponibilità per un appartamento a __________ nel medesimo periodo, appare del tutto ininfluente ai fini del giudizio: la questione sollevata dall’istante in sede di conclusioni di sapere quando sia avvenuta tale richiesta, rispettivamente quando l’istante ha consegnato alla convenuta il prospetto relativo a questa località nulla muta riguardo ai termini del contratto. Infatti, che l’istante abbia chiesto informazioni per un soggiorno a __________ durante il mese di agosto 1991, richiesta confermata dalla teste __________ e localizzata verso fine 1990 (doc. D), non prova ancora che ella abbia effettivamente scelto tale meta per le sue vacanze e soprattutto che abbia incaricato la convenuta di effettuare la prenotazione litigiosa a __________ invece che ad __________ come di fatto avvenuto.
Comunque, altri elementi di fatto confortano le conclusioni del pretore: così in particolare la ricevuta (doc. 1), la fattura (doc. 2) e il "voucher" (doc. 3) -tutti consegnati alla ricorrente prima del periodo di vacanza in __________ - sui quali figura l'indicazione del __________ e non di __________.
Elementi che potrebbero persino mettere in dubbio la buona fede dell'istante.
La decisione impugnata quindi appare conforme ai risultati dell'istruttoria, considerati nel loro complesso.
Non essendo ravvisabile nella sentenza impugnata, in particolare nella valutazione delle prove ad opera del primo giudice, arbitrio alcuno, questa non può essere cassata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 9 agosto 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 200.-
già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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