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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.44
Data decisione, Autorità: 21.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00044
Lugano 21 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° aprile 1996 presentato da
rappr. da __________
Contro
la sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 ottobre 1995 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda che il primo giudice ha accolto per l’importo ridotto di fr. 7’800.- oltre accessori fatto valere dall’istante,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 ottobre 1995 __________, proprietario dello stabile __________ a __________ nel quale i coniugi __________ occupavano un appartamento, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 9’100.- oltre accessori, importo ridotto a fr. 7’800.- e corrispondente alle pigioni arretrate da novembre 1994 ad aprile 1995;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione concluso il 26 aprile 1986 con il marito della convenuta, __________ (doc. B);
che la convenuta si è opposta all’istanza con argomentazioni che non necessitano di essere riprese in quanto ininfluenti ai fini del presente giudizio;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dall’istante con __________, ha accolto l’istanza nella misura ridotta di fr. 7’800.- proposta dall’istante medesimo;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 aprile 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che con osservazioni 29 aprile 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);
che nella fattispecie il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che non vi è identità tra la parte che ha sottoscritto il contratto di locazione prodotto a valere quale riconoscimento di debito, ossia __________, e l’escussa nella procedura esecutiva, ovvero la convenuta nella causa di rigetto (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20);
che quindi non esiste un valido riconoscimento di debito nei confronti di __________;
che relativamente alla locazione, l’art. 266m CO impone unicamente il consenso espresso di entrambi i coniugi qualora si tratti della disdetta del contratto, e ciò a meri scopi di protezione dell’abitazione coniugale (cfr. Hasenböhler F., Die gemietete Familienwohnung, in MRA 5/95, p. 231);
che il ricorso, ancorchè per motivi diversi da quelli proposti dalla ricorrente, dev’essere accolto poiché sono dati i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC, in particolare la manifesta violazione di una norma di diritto sostanziale (art. 82 LEF); il giudizio sull’istanza spetta a questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 1° aprile 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte
istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
convenuta fr. 220.- a titolo di ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, vanno poste a carico di __________ il quale verserà a __________ l’importo di fr. 100.- a titolo di indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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