AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.81
Data decisione, Autorità: 09.10.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00081
Lugano 9 ottobre 1995/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 22 settembre 1994 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 giugno 1992 nei confronti di
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’706.15 oltre accessori nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale di pari importo sulla particella n. __________RFD __________ di proprietà del convenuto, domanda alla quale il convenuto si è opposto chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’istante al pagamento di fr. 6’625.- oltre accessori, domanda quest’ultima parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Nel mese di ottobre 1991 __________ ha concluso con la ditta __________, ditta specializzata nella posa di pavimenti, un contratto di appalto avente per oggetto l’esecuzione delle opere da piastrellista nell’ambito dei lavori di riattazione dello stabile di sua proprietà edificato sulla particella n. __________ RFD __________. Compito della ditta __________ era unicamente quello di eseguire la posa delle piastrelle, mentre il materiale è stato procurato direttamente dal committente unitamente allo studio d’architettura __________ che si è occupato della direzione lavori.
La conclusione del contratto è avvenuta sulla base del preventivo 30 settembre 1991 che prevedeva una mercede di complessivi fr. 27’945.- (doc. A).
A lavori ultimati, la ditta appaltatrice ha emesso la fattura 27 febbraio 1992 per un totale di fr. 39’706.15 (doc. F). Su quest’importo il committente ha versato due acconti per complessivi fr. 32’000.-.
A garanzia del pagamento della differenza di fr. 7’706.15, il Pretore del Distretto di Bellinzona, con decreto 7 aprile 1992, ha ordinato l’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria sulla particella n. __________ RFD __________ di proprietà di __________.
Con istanza 30 giugno 1992 la __________ ha promosso l’azione di merito chiedendo la condanna di __________ al pagamento di fr. 7’706.15 oltre accessori nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca di cui si è detto, domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 7’262.-.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria, contestando in particolare la fatturazione di lavori supplementari e a regia che non sono stati ordinati o riconosciuti né da lui né dalla direzione lavori. A suo dire, questi lavori devono essere compresi nel preventivo 30 settembre 1991 che la ditta appaltatrice ha allestito dopo aver esperito un sopralluogo e aver così visionato i locali cui era destinata la posa. Il convenuto fa valere in via riconvenzionale una contropretesa di fr. 6’625.-, ridotta in sede di conclusioni a fr. 2’035.-, per difetti e per spese sostenute per l’ultimazione dell’opera da parte di terzi artigiani.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha considerato applicabile alla fattispecie l’art. 373 CO, essendo la mercede preventivamente determinata. Ha così respinto l’istanza poiché non sono dati i presupposti affinché il giudice possa accordare un aumento sulla mercede stipulata.
Per quanto attiene ai lavori supplementari fatturati dall’istante, il primo giudice non li ha riconosciuti, per lo meno nella misura eccedente l’importo pagato dal committente di fr. 32’000.-, non avendo l’istante fornito la prova di un accordo circa l’esecuzione di lavori a regia e tantomeno la necessità di eseguire delle opere supplementari che non fossero già prevedibili al momento dell’allestimento dell’offerta.
Il pretore, accertato che l’istante non ha portato a termine l’opera e che questa presentava difetti, ha accolto la pretesa del convenuto limitatamente a fr. 243.70, importo corrispondente al saldo a favore di quest’ultimo per le spese sostenute per l’ultimazione dei lavori e al minor valore dell’opera.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 ottobre 1994 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento con il conseguente accoglimento della sua istanza limitatamente alla somma di fr. 6’594.10 oltre accessori.
La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale.
A mente dell’insorgente il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato il preventivo di cui al doc. A “a corpo” ai sensi dell’art. 373 CO, ciò che non era il caso e neppure le parti lo avevano preteso. Trattavasi infatti di un’offerta con indicazione dei prezzi unitari e del costo orario di eventuali lavori a regia, costi ai quali l’appaltatrice si è attenuta nell’allestimento della sua fattura 27 febbraio 1992.
La ricorrente contesta inoltre l’accertamento pretorile secondo il quale vi sarebbe stata interruzione dei lavori così da rendere necessario l’intervento di terze persone, accertamento che non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie che al contrario hanno evidenziato che l’unico lavoro rimasto in sospeso, non per colpa dell’appaltatrice e comunque non fatturato, era il rivestimento sopra il piano cottura della cucina. A proposito dei lavori eseguiti da terzi, osserva che per la maggior parte trattasi di lavori non di sua competenza.
L’insorgente rimprovera inoltre al primo giudice di non aver considerato le carenze della direzione lavori così come gli interventi non richiesti dei proprietari, modi di operare questi che hanno cagionato la sospensione dei lavori, l’esecuzione di lavori supplementari e il rifacimento di opere già ultimate. Contesta da ultimo il riconoscimento della pretesa riconvenzionale di controparte per presunti difetti nell’opera, difetti notificati tardivamente.
Con osservazioni 2 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Il fatto che nella concreta fattispecie il primo giudice abbia attribuito al complesso dei fatti e delle risultanze istruttorie una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla ricorrente, non significa ancora che così agendo egli abbia prolato un giudizio errato o insostenibile. Spettava infatti all’insorgente dimostrare che le conclusioni dedotte dal primo giudice erano arbitrarie in quanto smentite dalle risultanze istruttorie.
Per contro, il ricorso deve essere esaminato là dove la censura concerne la conformità delle risultanze istruttorie con le conclusioni del pretore.
Mentre il committente sostiene che il preventivo 30 settembre 1991, che costituisce la base degli accordi contrattuali tra le parti, è da intendersi come comprensivo di ogni prestazione per la posa delle piastrelle nello stabile di sua proprietà, la ditta appaltatrice, qui ricorrente, sostiene che lo stesso è sempli-cemente indicativo delle misure e dei prezzi unitari nonché del costo orario per eventuali lavori a regia.
Il codice delle obbligazioni conosce due tipi di mercede nel contratto di appalto: quella definita “a corpo” (art. 373 CO) e quella “secondo il valore del lavoro” (art. 374 CO).
La prassi ha a sua volta creato alcune sottocategorie, quali il contratto a prezzo forfettario, a prezzo globale, secondo prezzi unitari, rispettivamente l’esecuzione “a regia” (cfr. Norme SIA 118, art. 38 segg.).
Mentre il prezzo forfettario è fissato dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera o per parte di essa, vincolando le parti alla stessa stregua della mercede preventivamente determinata a corpo secondo l’art. 373 cpv. 1 CO, escludendo cioè ogni aumento a favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione concordate e accettate dai contraenti (Gauch, Der Werkvertrag, 1985, n. 629-633; DTF 104 II 315), il cosiddetto prezzo globale garantisce all’impresa, a determinate condizioni, oltre che la mercede stabilita, gli aumenti di prezzo per variazione del costo dei salari e dei materiali (Gauch, op. cit., n. 634).
Il prezzo unitario è pure fissato in modo vincolante e in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità e può quindi, per quanto riguarda il costo finale complessivo, variare a seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (Gauch, op. cit., n. 639).
Rimane salva l’eventualità in cui una mercede determinata a corpo giusta l’art. 373 CO debba venire aumentata per l’insorgere di circostanze imprevedibili e straordinarie che abbiano reso oltremodo difficile il compimento dell’opera (art. 373 cpv. 2 CO).
Nella fattispecie l’impostazione del pretore non può essere condivisa, sia perché il preventivo 30 settembre 1991, ancorché apparentemente completo di indicazioni sulla misura dei locali, sul tipo e sulla dimensione delle piastrelle, non offre spunti di giudizio che facciano concludere per un contratto a corpo, sia perché la stessa parte convenuta afferma senza dubbio che “si tratta di un preventivo con prezzi a misura” (conclusioni p. 2). Così concludendo non si rinuncia all’applicazione autonoma del diritto sostanziale, ma si riconosce la rilevanza della volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto (art. 18 CO).
Preso atto delle ammissioni espresse in questa sede alla ricorrente (p. 13 e segg.), le censure da esaminare, relative all’azione giudiziale, restano solo tre, ossia:
9.1. Siliconature. Pacifica la misura, deve far stato l’accertamento peritale nel senso che il prezzo esposto nella liquidazione (fr. 15.--/m) deve essere ritenuto equo (perizia, p. 3, 2c). Non v’è contestazione né sulla necessità dell’operazione, né sul fatto che essa avrebbe dovuto correttamente essere preventivata dalla ditta esecutrice dell’opera. Non v’è pertanto ragione per non riconoscere il credito
9.2. Opere supplementari a regia. Su questo aspetto della liquidazione - malgrado l’esplicito riferimento alla possibilità di lavori a regia contenuto nel preventivo - il pretore nulla dice. Tuttavia sia gran parte delle allegazioni, sia buona parte delle prove, attengono proprio a questa parte del credito. Il primo giudice tuttavia, conformandosi al conteggio doc. G lo esclude dal suo calcolo. Così facendo non si può concludere che egli abbia operato arbitrariamente, già per il fatto che se l’istruttoria ha dato atto di determinati interventi imprevisti, rispettivamente di qualche contrattempo sul cantiere, non ha portato a un apprezzamento quantitativo dei lavori a regia
9.3. Aumenti salariali. Il pretore ha ammesso il credito, ma l’ha considerato compreso nella somma già pagata dal committente oltre quella preventivata.
Nella sostanza, quindi, la posta non può più essere considerata litigiosa in questa sede.
In conclusione la liquidazione corretta - con riferimento alla
presa di posizione della __________ (doc. G) - la vede pertanto
confermata per l’importo di fr. 5’925.75 per le siliconature e di fr.
784.80 relativamente alla posta “__________ ” (cfr. Ricorso p.
14 sub d), nonché per gli aumenti salariali pari a fr. 817.40.
Riguardo alle prove, già si potrebbe dire che delle 3 fatture costituenti il doc. 4 almeno una non potrebbe essere presa in considerazione recando la data del 20 dicembre 1991; né il teste __________ giustifica questo esposto di fr. 900.--, mentre conferma il proprio intervento per fr. 245.--. Che tipo di intervento abbia invece operato __________ non è provato.
Ma prima ancora dev’essere accolta la censura di fondo, ossia che non v’è diritto alla rifusione di nessun credito perché non v’è nessuna relazione tra i lavori eseguiti e fatturati dall’istante e quelli eseguiti da terze persone; nessuno sostiene infatti in causa che l’intervento in esame sia stato dovuto a difetti dell’opera di cui può essere responsabile l’appaltatrice (art. 368 cpv. 2 CO). La perizia per contro dà atto di danni estetici per fr. 410.--, verosimilmente corrispondenti a quelli tempestivamente segnalati dalla __________ e dal committente il 20 marzo 1992 (doc. G).
Tenuto conto dello sconto pattuito del 7% su queste esposizioni, dell’ICA e infine degli aumenti salariali (per fr. 817.40), si ottiene un credito di fr. 34’823.35. A questo potrà essere opposto in compensazione il credito del committente, ottenuto in via riconvenzionale per complessivi fr. 410.-.
In questa sede, richiamando entità e motivi della domanda riconvenzionale, il giudizio nuovo avrà un’impostazione formale diversa, non potendosi seguire il procedere del primo giudice che l’ha accolta solo per la differenza fra i crediti reciproci già compensati (sentenza, pag. 10).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 13 ottobre 1994 __________ è parzialmente accolto § La sentenza 22 settembre 1994 è annullata e sostituita dalla presente pronuncia
L’istanza è parzialmente accolta. Pertanto il signor __________ è condannato a versare alla __________ la somma di fr. 2’823.35 più interessi al 5% dal 1.4.1992.
E’ ordinata all’UR di Bellinzona l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale a favore della ditta __________, per l’importo di 2’823.35 più interessi al 5% dal 1° aprile 1992 sulla part. n. __________ RFD di __________.
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza la ditta __________ è condannata a versare a __________ la somma di fr. 410.- oltre interessi al 5% dal 30 settembre 1992.
La tassa di giustizia per l’azione principale, in fr. 850.- e le
spese di fr. 1’660.-, già comprese quelle della procedura di
iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale, sono poste per 2/3
a carico dell’attrice e per 1/3 a carico del convenuto. La
prima verserà a __________ la somma di fr. 600.- come
parte delle ripetibili.
La tassa di giustizia per la riconvenzionale, in fr. 350.- e le
spese di fr. 1’600.-, sono poste a carico di __________
per 3/4 e di __________ per 1/4. A quest’ultima
l’attore verserà la somma di fr. 120.- per parte delle ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 350.-, sono posti per 2/3 a carico della ricorrente e per 1/3 a carico di __________.
A quest’ultimo la ricorrente verserà fr. 150.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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