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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.43
Data decisione, Autorità: 18.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00043
Lugano 18 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 marzo 1996 presentato da
contro
la sentenza 14 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo delle Isole promossa con istanza 24 gennaio 1996 nei confronti di
rapp. da __________
con la quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sulla
vettura __________, mod. 1983 pignorata presso la sorella __________,
domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della procedura esecutiva promossa dal __________ nei confronti di __________ per un importo di fr. 1’240.- oltre accessori, l’UEF di Locarno ha pignorato presso la debitrice una vettura __________. mod. 1983 - alla quale è stato attribuito un valore di stima di fr. 500.- (da qui la competenza del giudice di pace: Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 215) - ma dalla stessa dichiarata di proprietà del fratello ____________________
che avendo il __________ contestato la pretesa di proprietà di __________ quest’ultimo, con istanza 24 gennaio 1995 ha inoltrato un’azione di rivendicazione di proprietà ex art. 107 LEF;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza, non avendo l’istante comprovato di essere l’effettivo proprietario del veicolo pignorato, per altro neppure menzionato nella sua dichiarazione fiscale 1995-96;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento a motivo dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, con particolare riferimento alla ricevuta 15 ottobre 1994 che attesta l’acquisto da parte sua del veicolo litigioso senza che questa prova possa essere inficiata dal solo fatto di non aver menzionato il veicolo nella sua dichiarazione fiscale;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che dalla documentazione agli atti si evince che il giudice, prima ancora di sentire le parti -convocate per il 5 marzo 1996- ha
assunto d’ufficio delle prove presso l’Ufficio giuridico della circolazione e, dopo l’udienza alla quale avrebbe presenziato solo la convenuta, anche presso l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (richiesta del 6 marzo 1996);
che se è vero che nella sua decisione il giudice menziona unicamente il dato fiscale, (senza che sia peraltro noto se questa prova sia stata proposta dalla parte convenuta presente al contraddittorio oppure dal giudice medesimo), è altrettanto pacifico che proprio la documentazione richiesta all’Ufficio giuridico della circolazione - dalla quale si evince il cambiamento di detentore del veicolo da __________ a __________ e in seguito alla di lui moglie __________ - ha permesso o comunque ha contribuito a formare il convincimento del giudice;
che a prescindere dal fatto di sapere attraverso quale istituto procedurale il giudice ha assunto la documentazione agli atti (assunzione d’ufficio è regolata dall’art. 88 CPC e limitata a determinati mezzi di prova tra i quali non rientrano le prove documentali) il suo operato non è conforme alle norme di procedura che regolano le cause inappellabili (art. 291 segg. CPC);
che infatti, essendoci stata l’assunzione di prove documentali, il primo giudice avrebbe dovuto convocare le parti per una discussione prima di procedere all’emanazione della sentenza;
che simile discussione avrebbe dovuto aver luogo nell’ambito del dibattimento finale il cui scopo è quello di permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria (art. 297 CPC), ritenuto il divieto di decidere senza aver offerto alle parti la possibilità di discutere le prove assunte (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, art. 282, n. 5);
che l’omissione della convocazione delle parti al dibattimento finale costituisce non solo motivo di cassazione in virtù dell’art. 327 lett. e CPC, ma comporta la nullità dell’atto emanato in dispregio del principio di essere sentiti (art. 4 Cost) così come previsto dall’art. 142 lett. b CPC;
che a dipendenza di tali carenze procedurali questa Camera deve annullare la sentenza impugnata e ritornare l'incarto al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio dopo aver convocato le parti per il dibattimento finale;
che a proposito dell’obbligo di allestire un verbale sottoscritto dalle parti va rilevato che questa esigenza procedurale (art. 298 cpv. 1 CPC) è la sola in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio, del quale -nel caso concreto- si ha notizia soltanto dalle premesse alla decisione, ciò che evidentemente non basta ai fini della sentenza con riferimento all'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC;
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, mentre il pagamento di un’indennità al ricorrente viene posto a carico dello __________ in considerazione delle carenze procedurali descritte,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
La sentenza 14 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo delle Isole è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
__________ verserà al ricorrente fr. 50.- a titolo di indennità.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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