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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.79
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00079
Lugano 21 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1994 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 giugno 1991 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il disconoscimento del credito di fr. 2’000.- oltre accessori che il pretore ha accolto limitatamente a fr. 140.-,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con sentenza 13 giugno 1991 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, in accoglimento dell’istanza 24 ottobre 1990 inoltrata da __________ ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano notificatogli per il recupero di fr. 2’000.- oltre accessori, importo che il convenuto aveva espressamente riconosciuto di dovere all’istante mediante sottoscrizione in data 18 maggio 1988 di un contratto di prestito.
Con istanza 20 giugno 1991 __________ ha postulato il disconoscimento del menzionato debito opponendo in compensazione propri crediti di importo superiore a quello posto in esecuzione. Trattasi in particolare dell’importo di fr. 938.- di cui alla fattura doc. B emessa per lavori da imbianchino da lui eseguiti su incarico del convenuto, e di fr. 2’380.- per altro titolo (doc. E).
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la fondatezza degli importi opposti in compensazione: in particolare rimprovera all’istante di non aver mai terminato o di non aver eseguito i lavori di cui al doc. B.
Con il querelato giudizio il primo ha giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr.140.-, importo corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti dall’istante e non contestati dal convenuto. In merito ai lavori di cui alla fattura doc. E, il pretore ha respinto la richiesta di compensazione trattandosi di una spesa che l’istante ha assunto nei confronti dei nuovi conduttori dell’appartamento di proprietà del convenuto e non nei confronti di quest’ultimo.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie con particolare riferimento all’accertamento circa i lavori da lui eseguiti ed elencati nella fattura doc. B, lavori che non si limitano a quelli erroneamente riconosciuti dal primo giudice ma che corrispondono a una cifra pari a fr. 506.-, importo per il quale chiede l’accoglimento della sua istanza 20 giugno 1991.
Con osservazioni 18 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Infatti, l’accertamento pretorile secondo il quale l’istante avrebbe diritto unicamente al pagamento di fr. 140.- pari a quanto fatturato per la verniciatura del cancello principale nonchè quella dei due cancelletti secondari, trova il giusto riscontro nelle tavole processuali, in particolare nella deposizione del teste __________ (verbale 24 novembre 1992). Questi, incaricato dal convenuto di portare a termine i lavori di verniciatura intrapresi dall’istante, conferma che gli unici lavori ultimati da quest’ultimo erano quelli di cui si è detto.
E’ invece arbitrario da parte del primo giudice di aver tenuto conto solo in parte della stessa deposizione __________egli infatti ha deposto che l’istante aveva anche verniciato 5-6 m di ringhiera e aveva finito i cancelli, ciò che notoriamente ne comprende la sabbiatura, così come riconosciuto senz’altro per i cancelli retrocasa.
Per il resto, a fronte della chiara contestazione contenuta nel doc. 2 di parte convenuta secondo la quale l’istante non avrebbe ultimato i lavori appaltatigli entro il termine pattuito così da rendere necessario l’intervento di terze persone, spettava all’istante sostanziare le proprie pretese provando di aver eseguito tutti i lavori fatturati, ciò che evidentemente presuppone la loro ultimazione.
Orbene, in difetto di simile prova, il primo giudice era libero di basare il propio giudizio sull’unico prova certa, ossia sulla deposizione del teste __________.
Nemmeno il rimprovero mosso alla decisione impugnata in questa sede, ossia di non aver computato ogni altra posta del doc. B, non può trovare accoglimento: anche per queste infatti, in virtù dell’art. 8 CC e di fronte alla generica contestazione del convenuto, l’istante avrebbe dovuto provvedere a portare la prova: ciò che egli ha omesso di fare davanti al primo giudice.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1994 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 ottobre 1994 del Pretore di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dalla presente pronuncia:
Di conseguenza è accertata l’inesistenza del debito
limitatamente a fr. 336.-.
parte istante, rimangono a suo carico per i 5/6 mentre la
differenza di 1/6 va posta a carico del convenuto il quale
rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 150.-
già anticipate dal ricorrente sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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