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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.78
Data decisione, Autorità: 28.04.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00078
Lugano 28 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 22 aprile 1995 presentato da
contro
la sentenza 30 marzo 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 24 febbraio 1995 dalla
con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’676.15 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bremgarten, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 febbraio 1995 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’676.15, importo corrispondente allo scoperto sul conto __________ aperto da quest’ultima presso l’istante;
che al ricevimento dell’istanza il pretore ha regolarmente convocato le parti ad un’udienza per la discussione della medesima prevista per il 3 aprile 1995;
che a seguito della richiesta di rinvio formulata dalla convenuta con scritto 15 marzo 1995, il pretore ha anticipato l’udienza al 30 marzo 1995;
che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla documentazione agli atti non contestata dalla convenuta la quale ha rinunciato a presenziare all’udienza appositamente indetta per il contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 22 aprile 1995 __________ ha impugnato la sentenza pretorile richiamando il contenuto del suo precedente scritto 3 aprile 1995 indirizzato all’on. __________, scritti con i quali ella chiede in sostanza di essere nuovamente convocata dinanzi al primo giudice;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che in concreto lo scritto 25 aprile 1995 di __________, così come quello del 3 aprile1995, non adempie ai requisiti sopra menzionati.
che infatti con i suoi scritti - ammettendo di aver inosservato il termine - si limita a giustificare la propria assenza all’udienza del 30 marzo 1995 perchè non avrebbe compreso il testo italiano dell’ordinanza e perchè la data scelta dal pretore per l’udienza non corrispondeva a quelle da lei proposte nel suo scritto 15 marzo 1995.
che va comunque rilevato che la ricorrente, pur essendo stata chiaramente avvertita delle conseguenze di una sua eventuale assenza dall’udienza, conseguenze che sono chiaramente indicate sul testo della citazione dove ben si dice che “se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il pretore procede nella lite giudicando in base all’istanza ed alle prove addotte”, deve sopportare le conseguenze della sua negligenza senza che si possa ravvedere nell’operato pretorile una violazione del diritto di essere sentita dell’insorgente;
che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
L’atto ricorsuale 3 aprile 1995 __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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