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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.77
Data decisione, Autorità: 28.04.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00077
Lugano 28 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 13 aprile 1995 presentato da
contro
la sentenza 7 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 febbraio 1995 da
rappr.
con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 febbraio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla __________ sua ex datrice di lavoro, al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’983.45, importo corrispondente al saldo delle pretese salariali di sua spettanza per i mesi di novembre e dicembre 1994; quale titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto lo scritto 15 dicembre 1994 della convenuta con il quale questa riconosce di dovergli il menzionato importo;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa ha mantenuto la propria opposizione richiamando il contenuto del suo scritto 15 dicembre 1994 nel quale ella opponeva in compensazione alla pretesa avversaria un proprio credito di importo superiore e corrispondente alle spese sostenute per la formazione professionale del dipendente;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito e ritenuto che le eccezioni sollevate dall’escussa non erano tali da infirmarlo, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione,
che con scritto 13 aprile 1994 la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice non avrebbe considerato le argomentazioni da lei esposte in prima sede a sostegno della propria tesi difensiva;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie lo scritto 13 aprile 1995 della __________, con il quale si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede senza specificare in che cosa consisterebbe l’addebito mosso al primo giudice, fatta salva un’imprecisa e incomprensibile indicazione secondo la quale egli avrebbe “omesso di valutare la questione dall’origine”, non adempie ai requisiti sopra menzionati;
che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato ritenuto che l’escussa, confrontata ad un chiaro riconoscimento di debito contenuto nella sua lettera 15 dicembre 1994 nella quale ammette di dovere all’istante fr. 1’983.45 a saldo delle sue pretese salariali, non ha minimamente reso verosimile l’eccezione di compensazione sollevata in sede di contraddittorio così come impone l’art. 82 cpv. 2 LEF; in particolare l’escussa non ha in alcun modo sostanziato l’esistenza di un accordo iniziale tra le parti secondo il quale le spese di formazione professionale sarebbero state assunte dal dipendente in caso di rescissione anticipata del contratto di lavoro;
che per quanto attiene alla documentazione allo stesso allegata, occorre rilevare che l’art. 321 cpv. 1 lett. b) CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove od eccezioni, ragione per la quale la documentazione prodotta deve essere estromessa dall’incarto e la richiesta assunzione dei testi non può essere accolta;
che nemmeno sarebbe ammissibile la richiesta di assunzione di testimoni in questa sede, sia perchè l’art. 322 CPC è assolutamente estraneo alla natura di un giudizio di cassazione, sia perchè la procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione esclude la prova testimoniale già per la prima sede (art. 387 cpv. 3 CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
dichiara
L’atto ricorsuale 13 aprile 1995 __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- , sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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