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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.71
Data decisione, Autorità: 25.09.1995, CCC
Incarto n. 16.95.00071
Lugano 25 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1994 presentato quale appello da
entrambi patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 13 settembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 giugno 1989 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva la condanna della convenuta al ripristino della situazione esistente sulle particelle no. __________ VM, __________ e __________ RT di __________, con particolare riferimento alla rimozione del materiale di scavo depositato sulle stesse, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nell’ambito delle operazioni di Raggruppamento terreni, nei fondi no. __________ e __________ è stata parzialmente inglobata la superficie dell’ originario fondo VM __________ di proprietà di __________.
Durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del suo rustico situato sulla particella VM __________, la signora __________ aveva eseguito scavi e depositato il materiale derivato sulla sua particella (VM __________) e a monte dei rustici di proprietà dei signori __________ e __________.
Con istanza 20 giugno 1989 __________ e __________, nuovi proprietari della particella VM __________, hanno convenuto in giudizio la precedente proprietaria __________ a chiedendo che le venisse fatto ordine di ripristinare lo stato originale della superficie del fondo in contestazione, procedendo allo sgombero del materiale ivi depositato. Gli istanti fondano la loro azione sulle norme del diritto di vicinato, in particolare sull’art. 679 CC. Essi sostengono che a causa dei lavori intrapresi dalla convenuta per la sistemazione del suo rustico, il declivio naturale della particella VM __________ è risultato notevolmente accentuato, ciò che ha cagionato un deterioramento della configurazione del terreno che è stato loro attribuito nell’ambito delle operazioni di RT. Osservano inoltre che il materiale di scavo ivi depositato è tuttora soggetto a franamenti sui sottostanti rustici di loro proprietà.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando che in occasione dei contestati interventi edilizi, eseguiti nel 1983 quando ancora non era stato pubblicato il nuovo riparto dei terreni nell’ambito del RT, ella ha agito quale legittima proprietaria del fondo VM __________ e che in ogni caso i lavori intrapresi non hanno creato alcun pericolo di franamento per i fondi degli istanti.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che al momento dell’esecuzione dei contestati lavori di scavo e deposito materiale, la convenuta era proprietaria del fondo VM __________ in seguito attribuito in proprietà agli istanti, e che quindi, in tale sua qualità, non ha travalicato i limiti del suo diritto di proprietà. Inoltre, con riferimento al declivio creato dalla convenuta con i suoi interventi edilizi e al preteso rischio di franamento a ridosso delle proprietà degli istanti, il pretore ha escluso che si potesse imporre alla convenuta l’esecuzione di determinati interventi non essendo stata accertata dal perito una situazione di pericolo per i fondi degli istanti.
Contro questa decisione insorgono i ricorrenti che rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la documentazione agli atti e la perizia giudiziaria dalle quali emergerebbe che la convenuta ha modificato, deteriorandolo, lo stato del suo fondo quando simili interventi non erano più possibili stante la procedura di raggruppamento terreni in atto. Così facendo la convenuta avrebbe non solo violato l’art. 6 LRPT, ma altresì creato seri e concreti pericoli di franamento sui rustici di loro proprietà, pericoli che a dire degli insorgenti risultano da una corretta lettura della perizia giudiziaria dalla quale il pretore si sarebbe discostato senza motivare le ragioni del suo dissenso.
Con osservazioni 10 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
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Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Per quanto riguarda anzitutto la sua conformità con i risultati dell’istruttoria va osservato:
che il sopralluogo è avvenuto alla sola presenza della convenuta, non perchè i ricorrenti non vi siano stati convocati (nè lo pretendono), ma perchè ne sono rimasti assenti ingiu-stificatamente: da parte del pretore non v‘è pertanto stata nessuna lesione dell’art. 4 Cost;
che, se è vero che il giudice è tenuto a motivare le sue conclusioni divergenti da quelle di un perito giudiziario, nella fattispecie va pur ritenuta la rilevanza modesta del referto che - in sostanza - non costituisce che una descrizione dei luoghi. In particolare la risposta 4 (perizia, p. 3) indica l’origine verosimile del materiale terroso che ricopre l’acciottolato, non invece la pericolosità della conformità del terreno. Nè appare determi-nante la risposta 5, del tutto generica, che non è posta in relazione alla contestazione, ossia alla richiesta di ripristino della situazione preesistente . D’altra parte non esistono elementi per concludere che quest’ultimo parere, formulato come pura ipotesi, sia contrastante con l’osservazione diretta del giudice secondo cui “il terreno presenta un declivio che grosso modo si conforma al declivio generale della zona”.
Si può così escludere che il pretore abbia valutato le prove in modo manifestamente erroneo.
7.1 Le censure relative all’applicazione della RPT possono rimanere irrisolte a dipendenza dell’esito del ricorso, con particolare riferimento alla verifica della legittimazione passiva di __________.
7.2 La legittimazione passiva non rappresenta un presupposto processuale, ma è un presupposto di diritto sostanziale che determina la proponibilità materiale dell’azione contro una determinata persona e che deve quindi essere esaminato d’ufficio e in ogni stadio di causa sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati dal giudice (DTF 118 Ia 130 consid. 1; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, p. 18; DTF 96 II 123 segg.; II CCA 22 novembre 1994 in re M./A.SA).
In virtù dell’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di danno perchè un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno o il risarcimento di quest’ultimo.
Nell’ambito di questa azione, la legittimazione passiva varia a dipendenza del tipo di intervento richiesto dal proprietario leso: se questi intende ottenere un risarcimento danni, deve convenire in giudizio l’autore del danno che non è necessariamente il proprietario attuale del fondo (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 52 e 54 ad art. 679); se invece chiede la cessazione della turbativa o l’impedimento della stessa, deve convenire il proprietario che trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà (Meier-Hayoz, op.cit., n. 111 ad art. 679; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 1990, n. 1925).
Nella concreta fattispecie, ritenuto che gli istanti hanno chiesto il ripristino della situazione esistente sul fondo VM __________ prima che questo venisse loro attribuito nell’ambito del raggruppamento terreni, avrebbero dovuto convenire in giudizio il proprietario attuale del fondo poichè solo quest’ ultimo sarebbe in grado di assumere le necessarie misure per porre fine e eliminare la turbativa.
Ora, ritenuto che al momento dell’introduzione della causa, la signora __________ non era più proprietaria del fondo dal quale deriverebbe la turbativa, fondo di proprietà degli istanti medesimi, non v’è chi non veda la carenza di legittimazione passiva della convenuta.
Questo solo fatto avrebbe dovuto imporre la reiezione dell’istanza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso 4 ottobre 1994 di __________ e __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 300.-
già anticipate dai ricorrenti rimangono a loro carico in ragione di un mezzo ciascuno con l’obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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