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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.38
Data decisione, Autorità: 07.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00038
Lugano 7 novembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 12 marzo 1996 presentato da
contro
la sentenza 22 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 12 luglio 1994 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
4’500.- oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr.
2’673.60 accogliendo pure per fr. 1’476.40 la domanda riconvenzionale formulata
dalla convenuta,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 luglio 1994 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’500.-, corrispondenti al salario di sua spettanza per il mese di giugno 1994 e alle ore di lavoro straordinario effettuate durante il rapporto lavorativo che si è protratto dal 18 aprile al 24 giugno 1994 (doc. A e B);
che in sede di contraddittorio la convenuta ha riconosciuto il ben fondato della pretesa avversaria limitatamente a fr. 2’673.60, mentre ha vantato un credito proprio di fr. 4'150.-- (per il danneggiamento di due vetture) "opponendo tale importo in parziale compensazione a quanto spetterebbe all'istante", mentre il saldo determinato in fr. 1'476.40 "viene fatto valere in via riconvenzionale";
che con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle prove documentali prodotte dalla convenuta e non contestate dall’istante, ha ritenuto giustificata la pretesa di quest’ultimo limitatamente all’importo di fr. 2’673.60 ammesso dalla stessa convenuta;
che per quanto attiene alla pretesa di risarcimento danni formulata dalla convenuta, il primo giudice, pur ammettendo il ben fondato della stessa, ha riconosciuto alla convenuta unicamente l’importo di fr. 1’476.40 fatto valere in via riconvenzionale, dichiarando improponibile la compensazione del credito della convenuta (fr. 4’150.-) con il salario dell’istante (fr. 2’673.60) siccome inferiore al minimo pignorabile garantito dall’art. 323b cpv. 2 CO;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulando l’annullamento del dispositivo n. 5; la ricorrente rimprovera al primo giudice di essere incorso in un errore ponendo a carico dell’istante il pagamento di soli fr. 1’476.40 quando il credito da lei fatto valere in causa, e riconosciuto dal pretore ammontava a fr. 4’150.-;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che nel caso concreto non è più contestato né il riconoscimento dei rispettivi crediti delle parti (fr. 2’673.60 a favore dell’istante e fr. 4’150.- a favore della convenuta) né l’applicazione dell’art. 323b cpv. 2 CO;
che controverso è unicamente il riconoscimento alla convenuta dell’importo di fr. 1’476.40 anziché i pretesi fr. 4’150.-;
che contrariamente a quanto risulta dall’allegato ricorsuale, l’importo fatto valere in via riconvenzionale dalla convenuta non era di fr. 4’150.- bensì di soli fr. 1’476.40 (verbale 3 ottobre 1994), importo che il pretore le ha integralmente riconosciuto;
che così giudicando il pretore non ha fatto altro che accogliere la domanda riconvenzionale della convenuta che non può pertanto dolersi in questa sede della scelta da lei effettuata in sede di risposta - e mantenuta come tale anche al dibattimento finale - di limitare la propria domanda riconvenzionale a fr. 1’476.40 sollevando per la differenza di fr. 2’673.60 eccezione di compensazione, ritenuta inattuabile dal pretore;
che infatti, come si evince dal rinvio contenuto all’art. 173 cpv. 3 CPC, l’azione riconvenzionale ha una sorte proceduralmente indipendente dalla domanda principale e forma il tema di un giudizio separato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 172 n. 8 e ad art. 173 n. 4), tant’è che in caso di ritiro della domanda principale la stessa rimane pendente (art. 173 cpv. 5 CPC);
che quindi, la richiesta di pagamento di fr. 4’150.-, formulata dalla convenuta per la prima volta in questa sede ricorsuale, non solo è irricevibile ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, ma costituisce altresì una richiesta di giudizio contraria all’art. 86 CPC secondo il quale il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa, domanda che come detto la convenuta ha limitato a fr. 1’476.40 (art. 417 lett. a CPC);
che pertanto il ricorso, non evidenziando nessun motivo di cassazione, deve essere respinto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono riconosciute ripetibili per questa sede ricorsuale,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Non vengono assegnate ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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